Cassazione Penale, Sentenza n. 13778/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di furto di energia elettrica aggravato (art. 625, n.7 c.p.) per mancanza della querela, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 30/06/2023 dell'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Procuratore contestava la dichiarazione per violazione di legge sostenendo la legittimità della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. e la possibilità per il P.M. di formulare nuove contestazioni fino alla sentenza di primo grado, nonché l'inesistenza di un automatico effetto invalidante dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 sull'originaria instaurazione del processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha applicato i principi delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza "Domingo") estendendoli al caso della mancanza della condizione di procedibilità (querela) venutasi a creare dopo la modifica legislativa (d.lgs. n.150/2022). La Corte ha stabilito che, se per i fatti anteriori alla modifica è decorso il termine previsto dall'art. 85 del d.lgs. n.150/2022 e la querela non è stata proposta, il giudice è tenuto ad emettere immediatamente sentenza di proscioglimento per difetto di procedibilità (artt. 129 e 529 c.p.p.) e che la contestazione suppletiva dell'aggravante operata dopo la scadenza del termine è inefficace e non può impedire la declaratoria di improcedibilità. Conseguentemente la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere è stata confermata.
Norme richiamate
L'aggravante di cui al n.7 (reato commesso su cosa destinata a pubblico servizio) ha effetto speciale perché può incidere sul regime di procedibilità (consente la procedibilità d'ufficio). La Corte ha ritenuto che la contestazione tardiva di tale aggravante, successiva alla scadenza del termine per la querela prevista dall'art.85 del d.lgs.150/2022, sia priva di efficacia ai fini di far proseguire il processo.
terzo comma (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
La modifica legislativa ha trasformato il reato di furto (anche se aggravato) in reato procedibile a querela della persona offesa salvo specifiche ipotesi. Per i fatti anteriori alla modifica l'applicazione opera con le regole di cui all'art.85 del d.lgs.
Stabilisce che, per i reati divenuti perseguibili a querela a seguito del decreto e commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto; una volta decorso tale termine senza querela, la condizione di procedibilità non può più essere integrata e il giudice deve dichiarare l'improcedibilità.
Regola la facoltà del Pubblico Ministero di procedere a contestazione suppletiva; la Corte ricorda che tale facoltà sussiste e non richiede autorizzazione del giudice, ma è comunque recessiva rispetto all'obbligo del giudice di pronunciare immediatamente la sentenza di proscioglimento quando sia venuta a mancare la condizione di procedibilità.
Imposta l'obbligo per il giudice di pronunciare immediatamente la sentenza di proscioglimento (o dichiarare non doversi procedere) quando sussiste una causa di estinzione o di non punibilità; la Corte ha richiamato questo principio come prevalente rispetto alla possibilità di valutare contestazioni suppletive tardive.
Norma sul contenuto della sentenza; richiamata per il dovere del giudice di emettere la sentenza che dichiara la non procedibilità quando manca la condizione di procedibilità.
Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023 ("Domingo")
Principio chiave: quando sia già maturata una causa di estinzione (in particolare la prescrizione), la contestazione successiva di un'aggravante capace di allungare il termine prescrizionale è inefficace; il giudice deve dichiarare immediatamente l'estinzione. La Corte ha esteso questo principio anche alla mancanza della condizione di procedibilità (querela) creatasi per effetto della modifica normativa.
Massime di principio
- Se una norma sopravvenuta trasforma un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela e, per i fatti anteriori, il termine per proporre la querela (art.85 d.lgs.150/2022) è decorso senza che la querela sia stata presentata, il giudice deve dichiarare immediatamente la non procedibilità (proscioglimento) ai sensi dell'art.129 c.p.p.; qualsiasi contestazione suppletiva successiva che tenti di rendere il reato nuovamente procedibile d'ufficio è inefficace.
- La facoltà del Pubblico Ministero di proporre contestazioni suppletive (art.517 c.p.p.) resta piena ma non può prevalere sull'obbligo del giudice di pronunciare la sentenza di non doversi procedere quando sia già sorta una causa di non punibilità o sia venuta meno la condizione di procedibilità in modo definitivo.
- I principi stabiliti dalle Sezioni Unite in materia di contestazioni tardive e prescrizione (sentenza "Domingo") si applicano anche alle ipotesi di mancanza della condizione di procedibilità: prevale il dovere del giudice di dichiarare la causa estintiva o la non procedibilità ora per allora.
- Per il Pubblico Ministero: tempestività. Se si intende valorizzare un'aggravante idonea a rendere il reato procedibile d'ufficio, la contestazione suppletiva deve essere formulata prima che scada qualsiasi termine che renda definitiva la non procedibilità; altrimenti la contestazione è priva di efficacia.
- Per la difesa: è possibile richiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità non appena sia accertato che la querela non è stata presentata entro il termine applicabile, opponendosi alla valutazione di contestazioni suppletive tardive.
- Per il giudice: occorre dare priorità alla verifica dell'esistenza delle condizioni di procedibilità e, se mancano in modo ormai definitivo, pronunciarsi immediatamente con la sentenza di non doversi procedere, senza attendere o essere influito da contestazioni suppletive tardive.
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