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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41562/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP con riferimento ai reati di associazione (art. 416) e reati contro il patrimonio (artt. 648-bis e 648-ter), con aggravamento ex art. 416-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alla mancanza dell'aggravante speciale (art. 416-bis).

La decisione

Il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso dopo che, nel corso del procedimento cautelare, la misura degli arresti domiciliari era stata revocata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dovuta alla sopravvenuta rinuncia/venire meno della misura. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria; la Corte richiama la giurisprudenza che esclude la condanna alle spese quando viene meno l'interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; il ricorso riguardava reati ascritti sulla base di questo articolo.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma relativa al riciclaggio (o reati di riciclaggio/impiego); indicata tra i reati oggetto del provvedimento cautelare.

  • art. 648-ter c.p.

    Norma collegata ai reati contro il patrimonio connessi al riciclaggio/impiego; anch'essa richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Aggravante "associazione di tipo mafioso"; il ricorrente contestava l'applicazione di tale aggravante e la relativa valutazione indiziaria da parte del giudice.

  • art. 314 c.p.p.

    Articolo che permette alla Corte di cassazione, in casi particolari, di pronunciarsi comunque sul merito nonostante la sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha osservato che non erano stati prospettati profili che giustificassero una pronuncia ai sensi dell'art. 314 c.p.p.

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Rv. 282397); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308

    La giurisprudenza consolidata afferma che la sopravvenuta rinuncia per revoca della misura determina inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e che in tale fattispecie non si applica la condanna alle spese o la sanzione pecuniaria, non essendovi soccombenza della parte.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare durante il procedimento rende spesso privo d'interesse un ricorso in cassazione avverso la conferma di tale misura: il ricorso diventa inammissibile per mancanza di interesse.
  • Per ottenere comunque una pronuncia di merito dopo la sopravvenuta cessazione dell'interesse, chi impugna deve specificamente chiedere alla Corte la pronuncia ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e motivare ragioni di particolare rilevanza che giustifichino l'esame; in assenza di tale richiesta o di profili rilevanti, la Corte dichiarerà l'inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità dovuta alla sopravvenuta mancanza di interesse non comporta, di regola, condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, poiché non si configura una soccombenza.
  • Quando si contesta la gravità indiziaria o l'applicazione di aggravanti speciali (es. art. 416-bis), è utile preservare la documentazione e formulare, già in sede cautelare, istanze o richieste specifiche per mantenere l'interesse all'impugnazione anche in caso di eventuale revoca successiva della misura.
  • Difensore e parte devono valutare tempestivamente, se sopravviene la revoca della misura, se richiedere comunque la trattazione del ricorso per chiarire profili di diritto utili anche per futuri procedimenti o per l'effettiva tutela reputazionale dell'imputato.

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