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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00043/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento chiedendo, da un lato, che il proprio credito di euro 195.333,59, già ammesso in chirografo e derivante dal saldo debitore di un conto anticipi fatture acceso in pendenza di una procedura di concordato preventivo poi sfociata nel fallimento, fosse collocato in prededuzione; dall'altro, che fosse eliminata la statuizione con cui il giudice delegato aveva escluso la compensazione tra i crediti della banca e le somme portate da ricevute bancarie al salvo buon fine, scadute dopo il fallimento e asseritamente già restituite al curatore. Il tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo, in sintesi, che il finanziamento non rientrasse nell'art. 182-quater l.fall. perché non espressamente previsto dal piano concordatario e non costituente esecuzione del programma; che non fosse prededucibile ex art. 111 l.fall. perché non risultava sorto in occasione o in funzione della procedura; e che mancasse interesse sulla compensazione, per la rinuncia della banca a contestare la pretesa restitutoria in sede di verifica del passivo. In cassazione la banca ha denunciato: falsa applicazione degli artt. 111 e 181 l.fall. per avere il tribunale identificato la chiusura del concordato con l'omologazione e negato la prededuzione dei crediti sorti nella fase esecutiva; falsa applicazione dell'art. 182-quater l.fall. per aver richiesto la previsione del finanziamento nel piano; omessa pronuncia/motivazione sulla questione della compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione del decreto nella parte in cui aveva affermato in via generale che la prededuzione ex art. 111 l.fall. non possa riguardare crediti sorti dopo l'omologazione del concordato: ha ribadito, infatti, che i crediti sorti in esecuzione del concordato possono essere prededucibili anche se derivanti da nuovi contratti non espressamente contemplati dal piano, purché il concordato sia stato approvato e omologato e i contratti siano conformi agli obiettivi della proposta. Nel caso concreto, tuttavia, il giudizio di merito del tribunale circa l'estraneità del credito alle esigenze attuative del concordato non era stato validamente censurato ed era quindi coperto da giudicato interno, con conseguente esclusione della prededuzione. Quanto all'art. 182-quater l.fall., le censure sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro argomenti svolti ad abundantiam e non decisivi. Infine, il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il decreto aveva comunque motivato sull'assenza di interesse della banca a far valere la compensazione e la ricorrente non aveva realmente aggredito tale autonoma ratio.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione può riguardare anche crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo, quando il credito derivi da attività o contratti funzionali al raggiungimento degli obiettivi della proposta omologata; non basta la mera posteriorità temporale rispetto all'omologazione.

  • art. 182-quater l.fall.

    La Corte non esamina nel merito la censura, perché la decisione impugnata aveva escluso l'applicabilità della norma per una ratio autonoma e dirimente; le ulteriori argomentazioni del tribunale sul difetto dei presupposti erano quindi non censurabili per difetto d'interesse.

  • art. 181 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'omologazione chiuda solo la fase processuale del concordato e non l'intera procedura.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione del provvedimento impugnato quando il dispositivo sia comunque corretto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto; non è consentita una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I crediti sorti in esecuzione di un concordato preventivo possono essere prededucibili nel successivo fallimento se il concordato è stato approvato e omologato e il finanziamento o il contratto è funzionalmente coerente con il piano e con gli obiettivi della proposta.
  • La semplice circostanza che un credito nasca dopo l'omologazione non esclude di per sé la prededuzione: ciò che rileva è il collegamento funzionale con l'attuazione della procedura concordataria e, in caso di successivo fallimento, la consecuzione tra le procedure.
  • La valutazione circa l'estraneità o la funzionalità del credito rispetto alle esigenze attuative del concordato è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se non specificamente censurato nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame di un fatto decisivo, si consolida in giudicato interno.
  • Non sono impugnabili in cassazione le argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam, cioè non decisive ai fini della decisione, poiché manca l'interesse concreto alla loro censura.
  • La denuncia di omessa pronuncia o omessa motivazione non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito; è necessario contestare specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento.
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