Cassazione Civile, Sentenza n. 16432/2020 del 30/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Menchetti impugnava le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia (complessive €49.160,00) a seguito di accertamenti ispettivi presso Banca Monte Parma (novembre 2009 - febbraio 2010), che lo avevano ritenuto corresponsabile, nella sua qualità di direttore generale (dal 1° gennaio 2007), di plurime irregolarità: carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito; mancata segnalazione di posizioni anomale e previsioni di perdita; inosservanze in materia di trasparenza e di portabilità dei mutui. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in dieci motivi, violazioni di legge e vizi procedurali: irregolare origine/formalità della contestazione (proveniente dalla filiale di Bologna e non dall'organo centrale indicato dal provvedimento BI n. 473798); mancata individuazione formale dell'organo decisore (mancanza di protocollo e delibera del Direttorio); violazione del termine di 240 giorni per l'adozione del provvedimento; violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione delle conclusioni dell'istruttoria e mancata audizione; motivazione per relationem ritenuta insufficiente; omessa pronuncia su profili specifici e duplicazione/accorpamento di sanzioni; eccesso di potere nella quantificazione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti e confermato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione. La Corte ha ritenuto fondati gli accertamenti di fatto e le valutazioni della corte territoriale: la nota della filiale era puro veicolo della determinazione assunta dagli organi centrali; non è richiesto un formale atto centrale redatto di proprio pugno purché la provenienza della decisione sia documentabile; il provvedimento era adottato in via d'urgenza dal Direttore generale e poi ratificato dal Direttorio; il termine di 240 giorni è computato dalla scadenza del termine per le controdeduzioni (anche se la notifica avviene dopo) e non ha natura perentoria tale da invalidare l'atto; il contraddittorio è stato rispettato con la contestazione formale e le controdeduzioni presentate (non è necessaria la trasmissione delle conclusioni interne alla Commissione né l'audizione davanti al Direttorio); la motivazione per relationem è ammissibile se la proposta istruttoria è richiamata e disponibile; l'accorpamento di più contestazioni in una unica sanzione è possibile se rimangono distinti i profili fattuali e non arreca pregiudizio; nessuna omissione di pronuncia o vizio di motivazione sulla quantificazione della sanzione. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €3.500,00 oltre oneri) e ad eventuale contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 145 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Fondamento della procedura sanzionatoria applicata dalla Banca d'Italia; disciplina il potere di irrogare sanzioni agli esponenti aziendali e costituisce il quadro normativo entro cui si è svolta l'istruttoria e l'adozione del provvedimento impugnato.
art. 24, comma 1, legge n. 262/2005
Stabilisce la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nella procedura sanzionatoria. La Corte interpreta la norma nel senso che il contraddittorio è soddisfatto con la contestazione formale e le controdeduzioni; non impone necessariamente la comunicazione delle conclusioni interne della Commissione all'incolpato né la sua audizione davanti al Collegio decisionale.
art. 19 legge n. 262/2005
Richiamata in tema di motivazione e procedimento; la Corte ritiene compatibile la motivazione per relationem rispetto alle esigenze di motivazione previste da tale normativa, purché la proposta istruttoria sia richiamata e disponibile.
Provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27/04/2004
l'avvio della procedura sanzionatoria disciplinata dagli art. 145 del d. lgs. n. 385/1993 [...] è disposto dal Direttore Centrale, unitamente al Capo del Servizio competente per materia. Le competenti Filiali della Banca d'Italia provvedono a trasmettere la contestazione formale delle irregolarità alle persone e alle società o enti responsabili in solido
Il provvedimento regola ruoli centrali e periferici. La Corte ha ritenuto che la trasmissione della contestazione da parte della filiale non violi la norma se è documentabile la decisione adottata dagli organi centrali; non è richiesta la redazione del testo dell'atto direttamente dagli organi centrali.
art. 73 regolamento generale Banca d'Italia
Secondo la Corte la Banca d'Italia si avvale delle filiali per l'esercizio di funzioni di vigilanza periferica; ciò giustifica che la filiale svolga la trasmissione formale delle contestazioni in attuazione di determinazioni centrali.
art. 3 legge n. 241/1990
Richiamato in relazione al principio di imparzialità e buon andamento e alla necessità di motivazione; la Corte ritiene i requisiti procedurali e motivazionali soddisfatti nel caso concreto.
art. 26 legge n. 241/1990
Riferimento alle modalità del contraddittorio e accesso agli atti; la Corte valuta che il diritto di difesa sia stato rispettato tramite la contestazione e le controdeduzioni.
art. 14 legge n. 689/1981
Norma richiamata in materia di sanzioni amministrative; applicata nell'ambito dei principi che governano le misure afflittive e i termini procedimentali.
art. 11 legge n. 689/1981
Richiamata marginalmente in relazione ai presupposti per l'irrogazione delle sanzioni; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità legati a questa disposizione.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Norme processuali invocate per denunciare motivazione apparente o omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito sufficiente esposizione delle ragioni del rigetto e non abbia omesso pronunce rilevanti.
art. 111 Cost. e art. 97 Cost.
Richiamate in relazione al diritto di accesso alla giustizia e ai principi di imparzialità e buon andamento. La Corte ha ritenuto compatibile l'iter procedurale rispettato con i principi costituzionali invocati.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata nella parte conclusiva per questioni contributo unificato; la Corte dispone gli adempimenti connessi al versamento eventualmente dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- La trasmissione formale di una contestazione da parte di una filiale non invalida l'avvio del procedimento se è documentabile che la determinazione origina dagli organi centrali: la forma dell'atto periferico è ammissibile come "veicolo" della decisione centrale.
- La mancata indicazione di un numero di protocollo o l'assenza nel provvedimento della delibera formale non comportano automaticamente la nullità se è dimostrabile la ratifica e la riconducibilità dell'atto all'organo competente.
- Il termine di 240 giorni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio si calcola dalla scadenza del termine per le controdeduzioni e la sua inosservanza non necessariamente invalida l'atto: la giurisprudenza la considera non perentoria e il giudice valuta la regolarità del procedimento nel suo complesso.
- Il principio del contraddittorio e della distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie è soddisfatto dalla contestazione formale e dalle controdeduzioni; non sempre è obbligatorio comunicare le conclusioni interne dell'organo istruttorio o audire personalmente l'incolpato davanti all'organo decisorio.
- La motivazione per relationem è ammissibile nei provvedimenti sanzionatori se la proposta istruttoria è richiamata nel provvedimento con riferimenti chiaramente identificabili e resi disponibili all'interessato.
- L'unificazione di più contestazioni in una sola sanzione è possibile purché i fatti contestati conservino la loro identità tipologica e non sia arrecato pregiudizio difensivo all'interessato; tale scelta può risultare anzi favorevole all'incolpato se comporta una sanzione complessiva inferiore.
- In sede di opposizione ex art. 145 TUB il giudice del merito esercita ampia cognizione sul fondamento della pretesa amministrativa; perciò le valutazioni di fatto della corte d'appello, purché fondate, sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
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