Cassazione Civile, Ordinanza n. 29071/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un'assemblea condominiale aveva deliberato i criteri di riparto interno di una somma che il condominio era stato condannato a pagare, a titolo risarcitorio e di rimborso spese, in favore della proprietaria e del conduttore di un appartamento danneggiato da infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante. Alcuni condomini avevano impugnato la delibera sostenendo che fosse nulla perché, invece di limitarsi ai proprietari delle unità dell'edificio interessato, aveva ripartito la spesa fra tutti i condomini. I giudici di merito avevano ritenuto l'impugnazione tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.; in cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1137 c.c., insistendo sulla tesi della nullità della delibera e quindi sull'inapplicabilità del termine decadenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 9839/2021, ha qualificato la delibera come non nulla ma, al più, annullabile, perché non modificava in via generale e per il futuro i criteri legali di riparto delle spese, limitandosi a distribuire tra i condomini uno specifico debito derivante da una sentenza di condanna. Di conseguenza l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei modi e nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c.; essendo stata proposta tardivamente, la decisione di merito che l'aveva dichiarata inammissibile/respinta è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
disciplina i criteri legali di riparto delle spese condominiali; la loro violazione, quando si tratti di riparto concreto di una spesa specifica senza modifica generale dei criteri, comporta annullabilità e non nullità della delibera.
attribuisce all'assemblea il potere di deliberare sulle spese e sulle opere di manutenzione/gestione; la delibera di riparto di uno specifico debito rientra in tali attribuzioni.
l'impugnazione delle deliberazioni meramente annullabili deve essere proposta entro il termine di decadenza di trenta giorni e nei modi previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia condominiale sono nulle solo le deliberazioni che mancano degli elementi essenziali, hanno oggetto impossibile o illecito, oppure esorbitano in modo assoluto dalle attribuzioni dell'assemblea; tutte le altre violazioni di legge o regolamento rendono la delibera annullabile.
- La delibera assembleare che ripartisce tra i condomini uno specifico debito condominiale, senza modificare per il futuro i criteri generali di riparto stabiliti dalla legge o dalla convenzione, rientra nelle attribuzioni assembleari ed è, al più, annullabile.
- La contestazione della mera violazione dei criteri legali di riparto, quando riferita a una singola spesa già determinata, deve essere proposta nel termine decadenziale dell'art. 1137 c.c.; se il termine decorre inutilmente, l'impugnazione è preclusa.
- La qualificazione della delibera come nulla o annullabile dipende dal contenuto concreto dell'atto e non dalla sola allegazione della violazione di norme sul riparto delle spese.
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