Cassazione Civile, Ordinanza n. 27565/2026 del 22/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano realizzato opere nel fabbricato condominiale, giudicate illegittime in un separato giudizio nunciatorio per violazione delle norme su distanze, luci e vedute. I proprietari di un’altra unità immobiliare agirono davanti al Tribunale di Latina chiedendo la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni; il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 899/2025, depositata il 10 febbraio 2025 e notificata il 17 febbraio 2025, respinse l’appello. In cassazione gli appellanti formularono cinque motivi: omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; erroneo rigetto dell’eccezione d’improcedibilità per irregolarità della mediazione, asseritamente svolta senza contraddittorio con il condominio; violazione delle norme sulle distanze legali in relazione ai manufatti realizzati; omesso esame dell’ordinanza sindacale n. 11/AG del 6 aprile 2011, che secondo i ricorrenti avrebbe imposto l’esecuzione delle opere e non si sarebbe limitata ad autorizzarle; erronea affermazione della mancata prova dell’abusività dell’immobile dei controricorrenti. La sentenza d’appello aveva ritenuto che le distanze previste dai regolamenti edilizi fossero invocabili anche nei rapporti tra privati, che l’eliminazione delle barriere architettoniche non derogasse ai limiti degli artt. 873 e 907 c.c. e che, comunque, la consulenza tecnica avesse escluso la necessità delle opere a tale scopo. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi: ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, pur avendo i ricorrenti dichiarato che la sentenza era stata notificata il 17 febbraio 2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. I ricorrenti avevano attestato nell’epigrafe del ricorso la notificazione della sentenza d’appello, ma avevano depositato una copia priva della relata. L’omissione non era superabile: nessun controricorrente aveva prodotto la sentenza e il ricorso era stato notificato il 18 aprile 2025, oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 febbraio 2025. La Corte ha precisato che, in tale situazione, non rileva il fatto che la sentenza fosse stata successivamente notificata il 17 febbraio 2025; né la costituzione dei resistenti sana l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio. I cinque motivi sono rimasti assorbiti, senza decisione sul merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e oneri accessori; al pagamento di € 3.000,00 ai controricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.
Il tenore letterale dell'art. 369, comma secondo, num. 2), c.p.c., che prescrive a pena di improcedibilità il deposito, insieme con il ricorso, della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta», non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relata di notifica, ed è inequivoco quanto agli effetti della relativa inosservanza da parte del ricorrente.
Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare con il ricorso la copia autentica munita della relata; l’omissione comporta improcedibilità, salvo che la documentazione sia comunque disponibile nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
La stessa giurisprudenza ha precisato che tale prescrizione, anche nell’ottica dei principi costituzionali ad essa sottesi, è finalizzata a consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, l’accertamento della sua tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma secondo, c.p.c.
Il deposito della sentenza con la relata consente alla Corte di verificare fin dall’inizio la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine breve previsto per il ricorso.
In proposito, questa Corte ha più volte affermato (a partire da Cass. sez. U, 22 settembre 2023, n. 27195) che nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento delle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Nel procedimento di decisione accelerata, le condanne pecuniarie previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. possono svolgere funzione deterrente e sanzionatoria contro atti processuali meramente defatigatori.
I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
Nel caso deciso, la Corte ha applicato la condanna prevista dal terzo comma in favore dei controricorrenti, ricollegandola alla funzione deterrente e sanzionatoria attribuita alle condanne nel procedimento accelerato.
I ricorrenti vanno inoltre condannati al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell’importo previsto dall’art. 96, comma terzo, c.p.c., nonché, in forza di quanto disposto dal successivo quarto comma, al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
La Corte ha disposto, ai sensi del quarto comma, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto l’importo è stato liquidato in € 2.000,00.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, la dichiarazione d’improcedibilità comporta l’attestazione dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, l’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. gli impone di depositare con il ricorso la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; la violazione determina l’improcedibilità, salvo che la documentazione necessaria sia prodotta da un altro contraddittore o che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
- La costituzione della parte intimata e lo svolgimento di difese nel merito non sanano l’improcedibilità derivante dall’omesso deposito della sentenza notificata; tale improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, il deposito della sentenza con la relata è funzionale all’accertamento del termine d’impugnazione; quando manca la relata, la data della notificazione dichiarata dal ricorrente non sostituisce la verifica consentita dalla documentazione richiesta.
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