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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08920/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento del corrispettivo di prestazioni odontoiatriche e di ortopantomografia rese in regime di convenzionamento. L'ASL propose opposizione deducendo che, per l'anno di riferimento, era stato superato il tetto di spesa della macroarea e che alle prestazioni eccedenti doveva applicarsi una regressione tariffaria. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto; la corte d'appello confermò, ritenendo che il limite di spesa potesse essere determinato anche successivamente, con effetto sostanzialmente retroattivo, e che la mancata tempestiva comunicazione alla struttura non impedisse l'operatività del tetto. In cassazione la struttura sanitaria articolò due motivi: con il primo censurò la violazione dell'art. 2697 c.c. e della delibera regionale, sostenendo che l'onere di provare il superamento del tetto di spesa gravasse sull'ASL e che questa non avesse fornito prova adeguata; con il secondo denunciò la violazione della disciplina regionale sul monitoraggio e sulla comunicazione dei volumi remunerabili, assumendo che, anche a voler ritenere provato il superamento del tetto, la regressione tariffaria non potesse applicarsi senza previa conoscenza da parte della struttura dei limiti residui e senza tempestivo monitoraggio da parte dell'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la corte territoriale non avesse invertito l'onere della prova ma avesse semplicemente valutato come provato, da parte dell'ASL, il superamento del tetto di spesa; ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, la parte del motivo relativa all'insufficienza della prova documentale. È stato accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che il sistema delle prestazioni sanitarie accreditate è dominato dal meccanismo contrattuale e tutela anche l'affidamento della struttura privata a conoscere tempestivamente i limiti di remunerabilità, sicché non è condivisibile una lettura che consenta determinazioni tardive e retroattive del tetto di spesa o delle regressioni tariffarie senza che il prestatore sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto a non erogare prestazioni non remunerabili. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il superamento del tetto di spesa grava sul debitore/ente tenuto al pagamento, poiché si tratta di fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni.

  • art. 2041 c.c.

    l'arricchimento della P.A. per prestazioni extra budget è qualificato come arricchimento imposto, non azionabile in arricchimento senza causa.

  • art. 23 Cost.

    l'interpretazione che imponesse un sacrificio economico alla struttura privata senza prevedibilità e senza indennizzo sarebbe in tensione con il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali.

  • art. 41 Cost.

    si valorizza la tutela dell'iniziativa economica della struttura accreditata, incompatibile con oneri economici imprevedibili e non remunerati.

  • art. 53 Cost.

    si richiama il principio secondo cui non può essere imposto un sacrificio economico privo di base prevedibile e di correlazione con la capacità contributiva.

  • delibera della Giunta regionale Campania n. 1268 del 2008

    art. 7, comma 2, dell'allegato Protocollo di intesa

    la disciplina regionale prevede monitoraggio costante dei volumi remunerabili, dei volumi residui e della stima del contributo di ciascun centro al superamento dei tetti di spesa; la sua violazione è rilevante perché il prestatore deve essere posto in condizione di conoscere i limiti.

Massime di principio

  • In tema di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione e deve essere provato dall'ente debitore che lo oppone alla domanda di pagamento.
  • La disciplina dei tetti di spesa non può essere applicata in modo da consentire determinazioni tardive o retroattive che privino la struttura convenzionata della possibilità di conoscere tempestivamente i limiti di remunerabilità e di orientare di conseguenza la propria attività.
  • Il sistema dell'accreditamento sanitario è retto da un assetto contrattuale che tutela anche l'affidamento della struttura privata e impedisce che l'eventuale arricchimento della P.A. derivante da prestazioni extra budget sia automaticamente remunerabile.
  • La mancata tempestiva comunicazione dei limiti di spesa può incidere sulla legittimità della regressione tariffaria, perché il prestatore deve essere messo in condizione di esercitare il diritto a non erogare prestazioni oltre il limite remunerabile.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura relativa all'insufficienza della prova deve essere specifica e autosufficiente, con trascrizione o chiara sintesi degli atti e documenti decisivi allegati a sostegno del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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