Cassazione Penale, Ordinanza n. 16037/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: la mancanza dell'elemento soggettivo del reato; il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'erroneo giudizio di sussistenza della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello, quindi non consentite in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 125 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.
richiamato quale causa di non punibilità invocata dal ricorrente e negata nei precedenti gradi di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo sostanzialmente identico questioni già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando prospetta doglianze su elementi soggettivi, cause di non punibilità, circostanze attenuanti o recidiva senza indicare reali vizi della decisione di merito, ma limitandosi a reiterare le medesime contestazioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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