Cassazione Penale, Ordinanza n. 05493/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di responsabilità per il reato contestato resta ferma, essendo stata la sentenza di appello confermata sul punto e solo la pena risultava già ridotta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale, aveva solo ridotto la pena ma confermato la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. L'unico motivo dedotto denunciava erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, richiamando l'annotazione del 30 aprile 2023 della Legione dei Carabinieri di Agrigento e gli artt. 5 del d.lgs. 15 gennaio 2015 e 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già affrontate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato quale base della riduzione della pena operata in appello a seguito della definizione del giudizio con rito abbreviato
art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2015
norma richiamata nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavarne il contenuto applicativo concreto nella decisione
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come disposizione ritenuta violata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di violazione di legge o di vizi motivazionali deve misurarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito lascia ferma la decisione di merito già resa sulla responsabilità e determina la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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