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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13063/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di consegna a favore dell'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, per violazione dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 69/2005: il difensore ha dedotto incompetenza territoriale dell'autorità tedesca sostenendo che i reati di truffa e associazione a delinquere sarebbero stati commessi in parte in Albania (luogo della condotta) e che, secondo giurisprudenza, la consumazione della truffa informatica va individuata nel luogo in cui l'agente ha conseguito il profitto illecito; ha inoltre censurato l'uso analogico dell'art. 9 c.p. per attribuire competenza allo Stato di emissione del MAE

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha confermato la decisione di consegna a favore della Germania, subordinandola alla condizione del rinvio in Italia per lo sconto di eventuale pena. Ha ritenuto sufficiente ai fini della giurisdizione che parte della condotta o le sue conseguenze dannose si siano verificate nel territorio dello Stato di emissione. Non risultando alcun procedimento pendente in altro Stato (Albania) per gli stessi fatti, non è applicabile il divieto di consegna basato sul rischio di doppia procedura. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • Legge n. 69/2005, art. 18-bis, comma 1, lett. a)

    Prevede come motivo facoltativo di rifiuto della consegna che i reati siano stati commessi fuori dal territorio dello Stato membro di emissione; la Corte interpreta che la mera commissione in parte all'estero non esclude la giurisdizione dello Stato di emissione se le conseguenze dannose si sono realizzate nel suo territorio e non sussistono procedimenti paralleli in altro Stato membro

  • Codice penale, art. 6, comma 2

    Ai fini della giurisdizione, per reati commessi in parte all'estero basta che nel territorio dello Stato si sia verificato anche un frammento della condotta o una parte dell'evento lesivo, così collegando la porzione estera con quella interna

  • Codice penale, art. 9

    Richiamato dalla difesa in analogia per attribuire competenza allo Stato di emissione, ma la Corte ritiene non decisivo questo criterio quando le conseguenze del reato si sono manifestate nel territorio dello Stato che ha emesso il MAE

  • Convenzione di Schengen (19 giugno 1990) e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 50

    Riconoscono il principio del ne bis in idem nell'area europea; la Corte osserva che tale principio può impedire la consegna solo se esiste un procedimento pendente in altro Stato membro per gli stessi fatti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle Ammende

  • Legge n. 69/2005, art. 22, comma 5

    Prevede adempimenti della cancelleria in ordine alla consegna nei confronti dello Stato di emissione del MAE; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli

Massime di principio

  • La giurisdizione di uno Stato in presenza di reati commessi in parte all'estero può essere affermata se anche un 'frammento' della condotta o una parte dell'evento dannoso si è realizzato nel suo territorio; non è necessario che l'intero reato sia stato consumato nello Stato di emissione
  • Nelle truffe informatiche la distinzione tra luogo di consumazione (utile per individuare il giudice territorialmente competente) e questione di giurisdizione ai fini del mandato di arresto europeo è rilevante: il luogo in cui l'autore ha beneficiato del profitto illecito incide sulla competenza territoriale interna, ma non impedisce automaticamente la consegna se le conseguenze si sono verificate nello Stato che ha emesso il MAE
  • Per ottenere il rifiuto della consegna in base al principio del ne bis in idem è necessario provare l'esistenza di un procedimento penale pendente in un altro Stato membro per gli stessi fatti; mere asserzioni sulla commissione del fatto in altro Stato non sono sufficienti
  • La contestazione dell'applicabilità del motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis L. 69/2005 richiede elementi concreti e documentati (es. atti che dimostrino indagini o procedimenti in altro Stato), altrimenti prevale l'interesse alla cooperazione giudiziaria e alla repressione dei reati transnazionali
  • Chi propone ricorso infondato contro decisioni di consegna può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi del codice di procedura penale

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