Cassazione Penale, Sentenza n. 9479/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. della sentenza del 14/11/2014, sostenendo che vi fosse un errore materiale nel calcolo della pena: la riduzione per il tentativo indicata in motivazione sarebbe stata applicata in misura inferiore al minimo di un terzo. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo che la questione non fosse correggibile con lo strumento dell'art. 130 c.p.p. e che non risultasse irrogata una pena illegale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge per l'applicazione dell'art. 56 c.p. (riduzione per il tentativo) e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che lo strumento dell'art. 130 c.p.p. sia stato impropriamente invocato: tale rimedio è ammesso solo per errori o omissioni che non comportino modificazioni essenziali dell'atto, mentre il calcolo della pena e le relative censure devono essere proposte in sede di impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che, a prescindere da inesattezze motivazionali nella rappresentazione del calcolo, la pena risultava nel suo complesso legittima e rientrante nei limiti di legge. Perciò tutte le censure sono state ritenute manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Lo strumento è limitato agli errori o alle omissioni materiali che non alterano essenzialmente il contenuto della decisione; non può essere utilizzato per censure che implichino una modifica sostanziale della pena o della decisione, le quali devono essere dedotte in impugnazione.
Rilevata dalla difesa come norma relativa alla riduzione per il tentativo; la Corte ha ritenuto che, pur se la motivazione del calcolo poteva contenere inesattezze, la pena commisurata rimaneva rientrante nei limiti edittali e quindi non illegale, per cui la questione non era sanabile con l'art. 130 c.p.p.
Massime di principio
- L'art. 130 c.p.p. serve solo a correggere errori materiali o omissioni formali che non cambiano il contenuto essenziale della decisione; errori che incidono sulla sostanza della pena vanno impugnati.
- Se si contesta il calcolo della pena (es. riduzione per tentativo), occorre proporre le relative censure mediante i normali mezzi di impugnazione e non con istanza di correzione ex art. 130 c.p.p., salvo evidente errore meramente aritmetico o di trascrizione.
- Una divergenza tra motivazione interna (descrizione del calcolo) e il dispositivo non implica automaticamente nullità o illegalità della pena se il risultato finale rientra nei limiti di legge; in tali casi la correzione può essere respinta.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. ammenda); valutare la reale natura dell'errore prima di invocare rimedi procedurali errati.
- Nella redazione del ricorso o dell'istanza, documentare e dimostrare in modo chiaro che si tratta di un errore puramente materiale (es. calcolo aritmetico evidente) aumenta le probabilità di accoglimento ex art. 130 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9440/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9443/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9445/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9446/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9447/2022 del 21/03/2022
- Sentenza penale · 21 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9450/2022 del 21/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →