Ordinanza n. 391/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento emesso dalla Prefettura di Salerno il -OMISSIS- recante il rigetto della richiesta di “permesso di soggiorno per attesa occupazione o subentro nuovo datore di lavoro”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione o subentro di nuovo datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale in forza di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione o subentro di nuovo datore di lavoro, chiedendone in via cautelare la sospensione. Il diniego era stato preceduto dal preavviso di rigetto ed era fondato sul parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui risultava insussistente la capacità economica del promittente datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato il provvedimento, ma l'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di censura. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva stipulato il contratto di lavoro con l'originario promittente datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha considerato dirimente e corretta la valutazione amministrativa sull'insussistenza della capacità economica dell'imprenditore che aveva richiesto il nulla osta, requisito ritenuto imprescindibile per il buon esito della procedura; tale circostanza, inoltre, non era stata specificamente contestata dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto ulteriormente ostativa la mancata stipulazione del contratto di lavoro con l'originario promittente datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
Il ricorrente era entrato in Italia in forza di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato ai sensi di tale disposizione.
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del necessario fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura relativa al rilascio di un permesso di soggiorno collegato a un nulla osta per lavoro subordinato, l'insussistenza della capacità economica del datore di lavoro costituisce un requisito ostativo e può giustificare il rigetto della domanda.
- Nella fase cautelare, la mancata contestazione specifica della valutazione amministrativa sull'insussistenza della capacità economica del datore di lavoro può impedire il riconoscimento del fumus boni iuris.
- La mancata stipulazione del contratto di lavoro con l'originario datore di lavoro promittente costituisce elemento ostativo all'accoglimento della pretesa volta a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione o subentro di nuovo datore di lavoro.
- La sospensione cautelare del provvedimento amministrativo richiede la sussistenza del fumus boni iuris; quando tale presupposto manca, la domanda cautelare deve essere respinta senza necessità di accogliere la misura richiesta.
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