Cassazione Penale, Sentenza n. 2831/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 30/11/2023 per vari profili: nullità del decreto di citazione in appello per mancato rispetto del termine a comparire di 40 giorni (novellato art. 601 c.p.p.); contestazione del riconoscimento e della motivazione delle aggravanti previste dall'art. 416‑bis.1 c.p. (nell'ipotesi dell'uso del "metodo mafioso" e della finalità di agevolazione dell'associazione) e dell'art. 628, comma terzo, n.3; doglianze sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione e per aggravanti; censure specifiche in relazione ai reati di intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.) circa l'elemento soggettivo e la finalità elusiva/agevolativa; contestazioni dell'interpretazione delle intercettazioni e della valutazione probatoria (anche rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese). Alcuni ricorsi hanno inoltre richiamato decisioni parallele (es. decisione della Sezione II che ha escluso l'aggravante per altra concorrente) per sostenere l'esclusione dell'aggravante anche a carico loro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la totalità dei ricorsi eccetto quello proposto nell'interesse di Casamonica Giaconnina, che è stato accolto con annullamento senza rinvio (perché la ricorrente non ha commesso il fatto). In particolare: è stata respinta l'eccezione di nullità per mancato termine di 40 giorni alla citazione in appello, sulla base del principio delle Sezioni unite che rende applicabile il termine di 40 giorni solo agli atti d'impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; è stata confermata la possibilità di accertare incidentalmente l'esistenza e la natura mafiosa del clan Casamonica (decisione considerata ormai definitivamente pacificata sulla base di pronunce successive), sicché la Corte di appello ha legittimamente riconosciuto l'aggravante dell'uso del metodo mafioso e, in più casi, anche la finalità di agevolazione in relazione ai singoli reati (usura, estorsione, intestazione fittizia). Sono state ritenute corrette le valutazioni probatorie sulle intercettazioni, sulle dichiarazioni delle vittime e sui collaboratori di giustizia, nonché la quantificazione degli aumenti di pena (compreso il criterio applicato ai casi di concorso di circostanze ad effetto speciale, art. 63 c.p.). Per i reati di intestazione fittizia la Corte ha confermato la fittizietà dei trasferimenti e la finalità elusiva/agevolativa nei confronti dei vari imputati, salvo la posizione di Giaconnina per la quale mancava prova di un apporto causale o soggettivo rilevante.
Norme richiamate
Aggravante applicabile sia nella forma dell'uso del "metodo mafioso" sia nella forma della finalità di agevolazione dell'associazione; l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso può essere accertata incidentalmente (anche senza precedente sentenza irrevocabile) e il "metodo mafioso" può essere desunto dal contesto, dall'omertà e dalla intimidazione; il metodo può essere replicato anche da chi non è formalmente membro dell'associazione.
art. 601 cod. proc. pen. (novellato)
Il termine a comparire di 40 giorni introdotto dall'art. 601 c.p.p. è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a partire dal 1° luglio 2024 (Sezioni unite, sent. n. 42124/2024); per giudizi d'appello celebrati anteriormente a tale data non opera la sanzione di nullità dedotta per mancato rispetto del termine.
In caso di concorso di più circostanze ad effetto speciale si applica quella ritenuta più grave; il giudice può aumentarla ulteriormente ma non è tenuto a motivare l'esercizio di una scelta non discrezionale quando applica la circostanza più grave; la determinazione degli aumenti deve essere comunque motivata nella misura non manifestamente illogica.
Il reato di intestazione fittizia richiede la prova della fittizietà del trasferimento e del dolo specifico volto all'elusione di misure ablative o al vantaggio illecito; la mera relazione familiare non è, di per sé, sufficiente a provare il concorso se manca un apporto causale o conoscenza finalizzata del fatto.
art. 628 cod. pen. comma terzo n.3
Richiamata come aggravante in relazione ad alcune fattispecie di estorsione; la Corte ha valutato la presenza dei presupposti con riferimento agli elementi probatori acquisiti.
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. si valuta reato per reato: l'esistenza dell'associazione mafiosa può essere accertata incidentalmente e il 'metodo mafioso' può emergere dal contesto intimidatorio, dall'omertà e dalla notorietà criminale del gruppo, anche in assenza di minacce violente esplicite.
- La natura oggettiva dell'aggravante del metodo mafioso non impone automaticamente l'estensione ad ogni concorrente: può essere applicata solo ai soggetti che abbiano consapevolezza dell'uso del metodo o che almeno non lo ignorino per colpa; decisioni che escludono l'aggravante a carico di un concorrente non vincolano automaticamente per gli altri quando le valutazioni fattuali differiscono.
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni delle persone offese o dei collaboratori sono soprattutto questioni di fatto e sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo travisamento evidente della prova o manifesta illogicità.
- La disciplina processuale modifica dei termini (es. art. 601 c.p.p.) può avere efficacia temporale limitata: le doglianze basate su nuove termini o forme procedurali possono essere respinte se l'atto impugnativo o il giudizio si sono svolti anteriormente all'entrata in vigore di tali modifiche o alla data di applicazione stabilita dalle Sezioni unite.
- Nel reato di intestazione fittizia la prova della fittizietà del trasferimento è necessaria ma non sufficiente: occorre dimostrare il dolo elusivo o la finalità di agevolazione dell'associazione; stretti rapporti familiari o connivenza vanno collegati a elementi concreti che dimostrino l'apporto causale o la consapevolezza dell'illiceità.
- In caso di concorso di circostanze speciali (art. 63 c.p.) il giudice individua la più grave e la applica; se il giudice decide di aumentarla ulteriormente deve fornire motivazione adeguata, ma l'applicazione della circostanza più grave non è discrezionale e non richiede motivazione addizionale per la scelta della circostanza medesima.
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