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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20733/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 24/09/2021 con cui il Tribunale di Avellino, in sede di rinvio dalla sentenza di Cassazione n. 10796/2020, revocava il patrocinio a spese dello Stato concesso a Mario Liotta (decreto 29/05/2018) sulla base della nota dell'Agenzia delle Entrate del 6/5/2019 che indicava per l'anno d'imposta 2016 un reddito familiare pari a Euro 16.706,88, superiore al limite previsto dal d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali e di quelle del d.P.R. 115/2002, vizio di motivazione e omissione nell'accertamento circa l'inclusione del reddito della moglie separata nel nucleo familiare, nonché mancata considerazione della nota dell'Agenzia delle Entrate relativa al 2017 che riportava reddito familiare pari a Euro 1.236,13.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la precedente Cassazione aveva annullato il primo decreto perché si era limitato a richiamare la nota dell'Agenzia delle Entrate senza adeguata motivazione. Nel giudizio di rinvio il Tribunale non ha semplicemente recepito la nota, ma ha motivato: ha ricostruito il reddito della moglie (Euro 10.276) e del Liotta (Euro 6.430,88) per il 2016, sommando i due importi a Euro 16.706,88, valore che supera il limite previsto per l'accesso al beneficio (Euro 11.493,82 maggiorato delle maggiorazioni per i tre conviventi fino a Euro 14.592,55). Il motivo proposto è ritenuto generico, perché non prova la cessazione della convivenza né contesta i dati reddituali riferiti al 2016. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso in relazione al patrocinio a spese dello Stato e alle impugnazioni relative ai provvedimenti che concedono o revocano tale beneficio

  • d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 76, commi 1 e 3; art. 112 lett. e))

    Disciplina i requisiti e i limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le regole per il calcolo del reddito del nucleo familiare; le disposizioni sono richiamate per valutare se il reddito familiare superi le soglie previste

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, con riguardo a oneri di spese e possibili sanzioni pecuniarie quando non è ravvisata assenza di colpa

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Prevede la redazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; richiamata perché il PM ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in punto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, usata per escludere l'esenzione dalla sanzione in mancanza di tale assenza

Massime di principio

  • Il tribunale può utilizzare dati dell'Agenzia delle Entrate, ma quando li richiama deve fornire motivazione specifica e non limitarsi a un rinvio formale agli atti esterni.
  • Nelle valutazioni per il patrocinio a spese dello Stato è essenziale determinare con chiarezza la composizione del nucleo familiare e lo stato di convivenza/ separazione (anche indicando quando è cessata la convivenza), perché ciò incide sul computo del reddito.
  • La somma dei redditi attribuiti ai componenti del nucleo familiare deve essere confrontata con la soglia normativa comprensiva delle maggiorazioni per conviventi; se il totale supera la soglia l'accesso al beneficio può essere revocato.
  • In sede di impugnazione è necessario controbattere con elementi di fatto precisi e documentati i redditi contestati: deduzioni generiche o prive di riferimento a fatti specifici sono destinate a essere ritenute inammissibili o infondate.
  • I redditi relativi ad anni diversi (es. 2017) sono irrilevanti se il provvedimento impugnato si riferisce ad altro anno d'imposta (es. 2016), salvo che non sia provata la rilevanza di tali dati ai fini della verifica complessiva della situazione economica.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato in Cassazione è possibile la condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria; per evitare ciò, il ricorrente deve formulare censure puntuali e ben fondate.

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