Cassazione Civile, Ordinanza n. 21960/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente e conto anticipi intrattenuti tra una società e un istituto di credito. La società ha chiesto l’accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto, nonché la declaratoria di illegittimità di interessi ritenuti usurari, con rideterminazione del saldo e condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto in larga parte la domanda, escludendo la prescrizione e quantificando un credito della correntista. La Corte d’appello ha confermato, con sentenza non definitiva, il rigetto delle doglianze della banca sulla proponibilità dell’azione di ripetizione di indebito e sulla prescrizione, rilevando anche che dagli atti e dalla CTU emergevano chiusura del conto e saldo attivo della correntista; con sentenza definitiva ha poi rideterminato il saldo in favore della società sulla base di ulteriore CTU. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che mancassero i presupposti dell’azione di ripetizione (chiusura del conto e pagamento dell’indebito) e che la relativa eccezione fosse stata tempestivamente formulata; 2) nullità della sentenza/procedimento per omessa valutazione di documenti e travisamento della CTU; 3) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando la statuizione sulla prescrizione e l’interpretazione dell’eccezione come limitata solo ad alcuni rapporti di conto. La società controricorrente ha resistito deducendo, tra l’altro, tardività e inammissibilità delle censure e correttezza delle valutazioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la censura investiva un apprezzamento di fatto della Corte d’appello su documenti e CTU, e comunque perché, in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle rationes decidendi di merito necessaria per superare il limite di ammissibilità del vizio motivazionale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l’interpretazione dell’eccezione di prescrizione come riferita solo ad alcuni conti era riservata al giudice del merito e che non emergeva alcuna contraddittorietà della motivazione, essendo coerente la conclusione secondo cui i primi rapporti erano confluiti in un rapporto unitario successivo, rispetto al quale l’eccezione non era stata estesa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura i motivi come inammissibili, trattandosi di valutazioni di fatto sulla sussistenza dei presupposti della ripetizione.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta contro un apprezzamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure vengono ritenute in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto o interpretazioni riservate al merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte esclude che ricorra un vizio processuale; la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di omesso esame/travisamento è deducibile solo nei limiti consentiti e non per contestare l’apprezzamento del giudice di merito; in presenza di doppia conforme il motivo è ulteriormente precluso se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento al dies a quo della prescrizione; la Corte non accoglie la censura perché l’interpretazione dell’eccezione e la relativa decorrenza sono state correttamente ricostruite dal giudice di merito.
Richiamato per la prescrizione ordinaria; la Corte conferma l’impostazione della Corte territoriale sul perimetro dell’eccezione e nega il vizio denunciato.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata dal merito e respinge la doglianza come inammissibile.
È il riferimento normativo alla 'doppia conforme': la Corte usa la regola per dichiarare inammissibile il motivo di motivazione quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
Richiamato per precisare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, in presenza dei presupposti, nella revocazione per errore di fatto e non nella mera contestazione del merito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell’art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- L’eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito per difetto dei suoi presupposti fattuali non può essere utilmente proposta in cassazione come vizio di violazione di legge quando, in realtà, si contesta l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla chiusura del conto e sull’esistenza di pagamenti indebiti.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando si alleghi un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; se la censura mira a contestare la valutazione del materiale probatorio, il rimedio è quello del vizio motivazionale nei limiti di legge, non una diversa lettura del fatto in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- L’interpretazione dell’atto difensivo o dell’eccezione processuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La prescrizione delle rimesse in conto corrente va esaminata in relazione al perimetro effettivo dell’eccezione proposta e al rapporto bancario cui essa si riferisce; non è consentito estendere in cassazione l’eccezione oltre i confini risultanti dagli atti di merito.
- Quando le poste di un conto siano state trasferite in un rapporto successivo mediante giroconti, il giudice di merito può qualificare la vicenda come rapporto unitario ai fini della verifica dei pagamenti e della decorrenza della prescrizione.
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