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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13028/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori, assunti come infermieri, hanno agito per accertare che nei loro confronti non fosse applicabile il CCNL RSA AIOP 22.3.2012 e che la datrice di lavoro fosse tenuta a continuare ad applicare il CCNL Sanità privata 2002/2005, espressamente richiamato nei singoli contratti individuali. La controversia nasce dal recesso dell’associazione datoriale AIOP dal CCNL Sanità privata con effetto dal 30.6.2012, a seguito della stipula di un diverso CCNL RSA con altre sigle sindacali. In ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità del procedimento e della sentenza di appello per l’adozione del rito cartolare in appello, ritenuto incompatibile con il processo del lavoro; 2) violazione delle norme sulla efficacia del contratto collettivo e della sua ultrattività, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente considerato venuto meno il termine contrattuale sulla base dell’incertezza o improbabilità del rinnovo; 3) illegittimità della sostituzione unilaterale della fonte integrativa del contratto individuale con un CCNL diverso da quello indicato dalle parti; 4) illegittimità della pretesa facoltà del datore di lavoro di novare l’assetto contrattuale scegliendo un diverso contratto collettivo nonostante il dissenso dei lavoratori. È stata inoltre proposta, in via subordinata, questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 39 e 117 Cost. e a norme internazionali sul diritto sindacale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, accogliendo il secondo e dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato cessata l’ultrattività del CCNL Sanità privata per effetto dell’incertezza sul rinnovo e del successivo accordo separato: la clausola di ultrattività che opera "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" non trasforma il contratto collettivo in un accordo a tempo indeterminato soggetto a disdetta unilaterale, né il termine può dirsi avverato da un contratto collettivo diverso, sottoscritto solo da alcune delle originarie parti stipulanti. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma posta a base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 221 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020

    la disciplina emergenziale sulla trattazione scritta sostituisce l'udienza in presenza anche nelle controversie civili di lavoro

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti per contestare la compatibilità del rito cartolare con il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti per contestare il rito cartolare nel processo del lavoro

  • art. 39 Cost.

    richiamato nei motivi relativi all'efficacia del contratto collettivo e alla libertà sindacale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere che il contratto collettivo e il contratto individuale non potevano essere unilateralmente modificati o sciolti

  • art. 1373 c.c.

    invocato in relazione alla durata e allo scioglimento del vincolo contrattuale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della clausola di ultrattività del CCNL

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica della clausola contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per un'interpretazione secondo buona fede della clausola contrattuale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato per l'interpretazione conservativa del contratto

  • art. 127 ter c.p.c.

    la trattazione scritta è ritenuta compatibile con il processo del lavoro

  • art. 128 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità del procedimento

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla nullità del procedimento in appello nel rito del lavoro

  • art. 1322 c.c.

    richiamato in relazione all'autonomia contrattuale e alla pretesa sostituzione del CCNL

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità subordinata

  • art. 4 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità subordinata

  • art. 35 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità subordinata

  • art. 117 Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità subordinata

  • Convenzione OIL n. 87

    richiamata come norma interposta nella questione di costituzionalità

  • Convenzione OIL n. 98

    richiamata come norma interposta nella questione di costituzionalità

  • art. 6 Carta Sociale Europea

    richiamato come norma interposta nella questione di costituzionalità

  • art. 1230 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa novazione dell'assetto contrattuale

  • art. 2077 c.c.

    richiamato in tema di rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in tema di determinazione della retribuzione e delle fonti contrattuali

  • art. 2113 c.c.

    richiamato in tema di rinunce e transazioni nel rapporto di lavoro

Massime di principio

  • Le clausole di ultrattività di un contratto collettivo che prevedono la sua efficacia "fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL" non trasformano il contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato né lo rendono liberamente disdettabile secondo le regole del tempo indeterminato.
  • Il verificarsi del termine finale pattizio non può essere anticipato o sostituito dal mero comportamento successivo delle parti, né da valutazioni giudiziali di incertezza o improbabilità del rinnovo.
  • La stipulazione di un accordo collettivo separato da parte di soggetti non coincidenti con tutti gli originari stipulanti non fa venire meno, di per sé, l'efficacia del precedente CCNL nei confronti delle parti rimaste estranee al nuovo accordo.
  • La regola di efficacia temporale di un contratto collettivo discende dalla clausola pattizia e non dal perimetro oggettivo dell'attività svolta dal singolo datore di lavoro aderente.
  • Nel processo del lavoro, la trattazione scritta/emergenziale prevista dalla normativa pandemica è compatibile con il giudizio di appello e non determina nullità del procedimento per difetto di oralità o pubblicità.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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