Cassazione Civile, Ordinanza n. 22431/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca integrale di agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della legge n. 488/1992 per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo. L’amministrazione revocava il contributo assumendo che la società avesse distolto l’immobile dall’uso produttivo previsto nel progetto finanziato prima del decorso del quinquennio. La società agiva per ottenere la restituzione delle somme revocate, con interessi e rivalutazione, ma il Tribunale e poi la Corte d’appello rigettavano la domanda. In cassazione la società deduceva sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2 d.m. n. 527/1995, sostenendo di aver continuato a svolgere nell’immobile l’attività di prototipia, attività manifatturiera ammessa; 2) violazione dell’art. 8, comma 2, d.m. n. 527/1995 e dei criteri ermeneutici contrattuali, contestando che gli accordi negoziali potessero derogare alla disciplina ministeriale e che la distrazione di parte delle immobilizzazioni legittimasse la revoca totale; 3) violazione dell’art. 14 preleggi, per asserita interpretazione estensiva di norma eccezionale e per mancata considerazione della necessaria gravità della distrazione; 4) violazione della legge n. 488/1992, dell’art. 2, comma 3, d.m. n. 527/1993 e degli artt. 1362 e 1369 c.c., sostenendo che gli obiettivi del progetto erano crescita produttiva e occupazionale e non l’accentramento di una fase produttiva, nonché che i risultati conseguiti avevano superato le previsioni; 5) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 8 d.m. n. 527/1993 e degli artt. 101 e 115 c.p.c., contestando il rilievo della Corte d’appello sulla sopravvenuta mancanza di causa delle agevolazioni per l’aumento dei ricavi; 6) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sull’asserzione relativa all’indipendenza dell’aumento dei ricavi dal finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in presenza di doppia conforme, era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e perché le censure di legge non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi in sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto e una diversa lettura del regolamento negoziale. Ha ritenuto inammissibili anche il quinto e il sesto motivo, osservando che colpivano un passaggio motivazionale solo ad abundantiam, non decisivo ai fini della decisione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte non ravvisa un vizio decisivo nella motivazione in quanto la censura investe un passaggio non centrale della ratio decidendi.
individuata come base normativa delle agevolazioni concesse per il programma di investimento.
d.m. n. 527/1993, art. 2, comma 3
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle agevolazioni e degli obiettivi del programma finanziato.
d.m. n. 527/1995, art. 2, comma 1
invocato per sostenere che l’attività di prototipia rientrerebbe tra le attività manifatturiere ammesse alle agevolazioni.
d.m. n. 527/1995, art. 8, comma 2
norma centrale della decisione; la Corte conferma che la distrazione delle immobilizzazioni agevolate dall’uso previsto e una variazione sostanziale del programma possono legittimare la revoca totale del contributo.
art. 14 preleggi
la Corte esclude che vi sia stata indebita interpretazione estensiva di norma eccezionale, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.m. n. 527/1995.
richiamato per censurare l’interpretazione degli accordi; la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio di legittimità.
richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
richiamato nel quinto motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non investe una ratio decidendi.
richiamato nel quinto motivo, senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità della sentenza per difetto di motivazione, ma la Corte rileva che il passaggio censurato era ad abundantiam.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per dedurre violazioni di legge; la Corte osserva che le censure, in sostanza, mirano a una diversa ricostruzione del fatto e non evidenziano un vero error in iudicando.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza, ma la doglianza è respinta perché riguarda un argomento non decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce l’inammissibilità della censura per omesso esame del fatto decisivo in presenza di doppia conforme e sottolinea che non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.
applicato ratione temporis per escludere il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra la loro divergenza.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o per proporre una mera lettura alternativa dei fatti; occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’interpretazione del contratto o degli atti negoziali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione può essere contestato solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo, non per contrapporre un’interpretazione più favorevole.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve attaccarle tutte; l’omessa censura di una ratio autonoma rende inammissibile il motivo anche se le altre doglianze fossero fondate.
- È inammissibile censurare in cassazione argomentazioni svolte soltanto ad abundantiam, perché non costituiscono il fondamento decisorio della sentenza impugnata.
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