Cassazione Penale, Sentenza n. 43888/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava le sentenze di merito denunciando, in primo luogo, la nullità delle notifiche e della declaratoria di assenza per mancata prova della effettiva conoscenza della pendenza del procedimento: le notifiche erano state effettuate alla residenza sulla base di un verbale di identificazione privo di elezione di domicilio, risultava che il ricorrente si era trasferito (emigrato) e non erano state esperite le ricerche previste dall'art.157 c.p.p.; la notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, era stata eseguita in data anteriore e dunque non avrebbe sanato la mancata conoscenza. In secondo luogo, il ricorrente censurava la motivazione dei giudici in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente della tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), sostenendo che ricorressero i presupposti per la sua applicazione (pena edittale contenuta, condotta unica e pericolo minimo, immediata scoperta della condotta da parte della società assicurativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla nullità per mancanza di prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Ha richiamato i principi consolidati (anche dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza europea) secondo cui la compiuta giacenza non è di per sé sufficiente a dimostrare la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium e che occorre verificare se l'imputato sia effettivamente venuto a conoscenza dell'accusa e della data/luogo dell'udienza; l'atto prodromico della polizia giudiziaria non equivale a conoscenza qualificata. Per tali ragioni ha annullato le sentenze di primo e secondo grado e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il prosieguo (la declaratoria di assenza era stata invalidamente pronunciata). Le ulteriori doglianze (in particolare quella sulla tenuità del fatto) sono state assorbite dall'accertamento della nullità processuale.
Norme richiamate
Indica il reato contestato al ricorrente (truffa o altro illecito previsto dall'articolo), usato per definire il capo di imputazione ma non oggetto diretto del giudizio di cassazione sulla procedura di notifica.
Norma richiamata in relazione alla notifica per compiuta giacenza: la Corte interpreta che la procedura di compiuta giacenza, sebbene formale, non è sufficiente a provare la conoscenza effettiva della pendenza del procedimento e non esonera il giudice dall'accertare che l'imputato abbia effettivamente ricevuto la vocatio in iudicium.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica al difensore; la Corte osserva che una notifica al difensore effettuata in data antecedente alla mancata reperibilità dell'imputato non può sanare l'omessa o inidonea notifica conseguente al mancato reperimento dell'imputato presso la sua residenza.
Citato tra le norme processuali rilevanti in materia di notifiche e comunicazioni; la decisione enfatizza il principio della conoscenza effettiva più che le mere formalità notarili previste dalle norme.
Richiamato nel contesto delle nullità e delle modalità processuali: la Corte sottolinea che non ricorrevano le ipotesi legittimanti il prosieguo in assenza dell'imputato previste dalla normativa di settore.
Richiamata in relazione alle nullità delle sentenze di merito; la Corte accerta la nullità della declaratoria di assenza e delle pronunce conseguenti.
Il riferimento serve a distinguere la conoscenza di atti prodromici (es. verbali di identificazione) dall'effettiva instaurazione del procedimento; l'iscrizione nel registro di cui all'art.335 è collegata alla formalità che rende la notitia investigativa rilevante, ma non equivale automaticamente a conoscenza della vocatio in iudicium.
Citato poiché disciplina ipotesi nelle quali il processo può svolgersi in particolare condizioni; la Corte evidenzia che nessuna delle ipotesi di legge giustificava il procedimento in assenza dell'imputato nel caso concreto.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: il ricorrente invocava tale esimente, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione assorbita dall'annullamento per nullità processuale e non ha esaminato nel merito l'applicabilità dell'art.131-bis.
Massime di principio
- La declaratoria di assenza dell'imputato e il prosieguo del processo in assenza possono valere solo se è dimostrabile la conoscenza effettiva da parte dell'imputato della vocatio in iudicium (accusa, data e luogo dell'udienza).
- La procedura di compiuta giacenza (notifica alla residenza) non è automaticamente idonea a provare la conoscenza effettiva del procedimento; il giudice deve accertare fatti che dimostrino la ricezione o la volontaria rinuncia/occlusione da parte dell'imputato.
- Un atto prodromico della polizia giudiziaria (es. verbale di identificazione) antecedente all'iscrizione nel registro delle notizie di reato non equivale a conoscenza qualificata della pendenza del processo.
- La notifica al difensore, se effettuata in un momento non coerente rispetto alla mancata reperibilità dell'imputato (ad esempio antecedente alla prova della mancanza di reperimento), non sempre sana le violazioni di notifica alla persona; il giudice deve valutare la tempestività e la funzione sostitutiva della notifica al difensore.
- Se la declaratoria di assenza è invalidamente pronunciata, le pronunce di merito fondate su di essa sono annullabili e gli atti devono tornare al giudice competente per il prosieguo, con ripristino delle garanzie di partecipazione dell'imputato.
- Le questioni di merito (es. riconoscimento della tenuità del fatto) possono rimanere assorbite quando emergano nullità procedurali gravi: l'attenzione iniziale va alla regolarità delle notifiche e alla partecipazione effettiva dell'imputato.
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