Cassazione Penale, Sentenza n. 13633/2026 del 15/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili e rigettato le sue richieste di declaratoria di invalidità e di revoca dell'ingiunzione di demolizione. Ha dedotto: a) illegittima esclusione della sua legittimazione attiva come "terzo interessato", sostenendo di essere domiciliato presso l'immobile (dichiarazione sostitutiva del 6.2.2023), di viverci da anni e di essere ultranovantenne e invalido al 100%; b) errata valutazione del titolo rilasciato alla proprietaria (permesso in sanatoria n. 18/21) e del rilievo del vincolo idrogeologico, che non comporterebbe inedificabilità assoluta; c) violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio e del principio di proporzionalità della misura demolitoria (riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU, cd. Ivanova), con richiamo al pregiudizio imminente e irreparabile in ragione delle condizioni di salute e della convivenza con il nucleo familiare del figlio. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e non avessero effettuato un confronto specifico e argomentato con le ragioni espresse dall'ordinanza impugnata (in particolare sul fatto che l'immobile era sgombero, in corso di spontanea demolizione da parte della proprietaria, e che il Pulzella non risultava comproprietario né titolare di altro titolo per abitarvi). Sul punto della sanabilità delle opere e sul permesso in sanatoria il giudice ha osservato che la questione era stata già esaminata e risolta nei precedenti provvedimenti (compresa sentenza di questa Corte n. 2785/2024) e che il ricorrente non ha offerto un concreto contraddittorio critico. Anche il profilo della proporzionalità della misura è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure meramente ricostruttive dei fatti, non attinenti alle ragioni decisive dell'ordinanza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non rilevandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiama l'obbligo, ai fini di ammissibilità del ricorso per cassazione, di svolgere una critica argomentata e specifica nei confronti delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; motivi generici o non correlati alle ragioni della decisione determinano inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Usata per richiamare le cause di inammissibilità del ricorso in cassazione con riferimento all'assenza di specificità delle censure contro la decisione impugnata.
Prevede la sanzione pecuniaria per l'imputato ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento della sanzione.
artt. 14-bis e 14-ter legge 241/1990
Riferiti rispetto al titolo rilasciato alla proprietaria dell'immobile (menzionati dal ricorrente); la Corte ha tuttavia ritenuto che la questione del titolo fosse già stata esaminata e risolta dai giudici di merito e da precedenti decisioni.
Sentenza Corte EDU del 21/04/2016 (cd. Ivanova)
Richiamata dal ricorrente in tema di tutela del domicilio e proporzionalità della misura demolitoria; la Corte nazionale ha ritenuto che l'eccezione non fosse diretta e specifica rispetto alle ragioni decisive dell'ordinanza e che non consentisse l'ammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al principio per cui, se non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applica la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Cassazione, sent. n. 2785/2024
Decisione precedente della Corte che aveva confermato il rigetto di analogo incidente di esecuzione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato criticamente con le argomentazioni già accolte in quel precedente.
Massime di principio
- Per far valere la legittimazione di "terzo interessato" occorre fornire prove documentali specifiche e confrontarsi puntualmente con le risultanze e le argomentazioni del giudice di merito; deduzioni generiche non sono ammesse in cassazione.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né le prove: le censure che mirano a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie sono normalmente inammissibili.
- Se la decisione impugnata si fonda su accertamenti di fatto (es. immobile sgombero, presenza di demolizione spontanea, residenza anagrafica diversa), il ricorrente deve contestare tali accertamenti con elementi nuovi o con argomentazioni che dimostrino l'insufficienza logica della motivazione; la mera affermazione contraria non basta.
- Le questioni già decise in precedenti gradi o dalla stessa Corte richiedono che il ricorrente ponga rilievi nuovi e specifici per ottenere l'ammissibilità del ricorso.
- Chi propone impugnazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'applicazione della sanzione pecuniaria se il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificato motivo.
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