Cassazione Penale, Ordinanza n. 39593/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che, in sede esecutiva, aveva escluso la configurabilità del vincolo della continuazione tra più reati. Dalla motivazione emerge che la questione riguardava una pluralità di episodi di traffico di sostanze stupefacenti commessi con importazioni da due diversi Stati del Centro e del Sud America, a quasi un anno di distanza, con modalità organizzative differenti e con una parziale diversità di correi. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso; la Corte di cassazione ha però ritenuto l'unico motivo manifestamente infondato, perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata sui criteri di accertamento della volizione unitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive, la parziale diversità dei concorrenti e la componente di estemporaneità dei reati. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente per il tema della continuazione e della volizione unitaria tra più reati
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
le Sezioni Unite sono richiamate come arresto di riferimento per i criteri da cui desumere l'esistenza di una volizione unitaria
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento del medesimo disegno criminoso, il giudice può valorizzare la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità di esecuzione e la parziale diversità dei concorrenti come indici sintomatici contrari alla continuazione.
- La presenza di reati commessi in tempi diversi e con organizzazioni esecutive differenti consente di escludere in modo non illogico che, già al momento del primo fatto, i reati successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- In sede di legittimità, la decisione del giudice dell'esecuzione sulla continuazione è censurabile solo se manifestamente illogica o in contrasto con i criteri giurisprudenziali consolidati; non basta una diversa lettura degli indici fattuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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