Cassazione Penale, Ordinanza n. 30484/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un fatto qualificato come rapina consumata. I motivi dedotti riguardavano: 1) il diniego di specificità del ricorso, sostenendo che le censure sarebbero state già esaminate e disattese in appello; 2) la qualificazione del fatto come rapina consumata anziché tentata, censura che la Corte di legittimità ha ritenuto mera riproposizione di questioni di fatto già vagliate, senza confronto con la motivazione e senza deduzione di travisamenti della prova; 3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, deduzioni reputate generiche e manifestamente infondate, anche perché la pena risultava determinata nel minimo edittale e la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l'assenza di elementi positivi e la non occasionalità del fatto desunta dai precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e il terzo manifestamente infondato, osservando che la pena era stata fissata nel minimo edittale e che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era stato motivato in modo conforme al principio secondo cui tali attenuanti non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere negate per assenza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro mancato riconoscimento può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di merito determina inammissibilità.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto non è ammissibile quando si risolve in una diversa lettura delle risultanze di fatto senza dedurre specifici travisamenti della prova o illogicità manifeste della motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi positivi valorizzabili; l'imputato, per censurare efficacemente tale apprezzamento, deve indicare circostanze concrete e favorevoli asseritamente trascurate.
- La determinazione della pena nel minimo edittale rende, di regola, non fondata la doglianza di eccessività del trattamento sanzionatorio, se non vengono dedotti specifici vizi di motivazione o illegittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di colpa del ricorrente, non esclude la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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