Cassazione Civile, Ordinanza n. 16868/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la rinuncia produce estinzione anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da alcuni avvisi di rettifica notificati dall'amministrazione doganale a una società importatrice, con recupero di dazi e IVA all'importazione e irrogazione di sanzioni, in relazione alla presunta violazione delle condizioni del regime doganale di perfezionamento attivo con sospensione dei dazi, applicato all'importazione temporanea di olio dichiarato di qualità "extra vergine". La società impugnò gli atti davanti alla CTP, che rigettò i ricorsi; in appello la CTR confermò la decisione, ritenendo, sulla base delle controanalisi dell'Ufficio, integrata la violazione dell'art. 114 del Reg. CEE n. 2913 del 1992 e la debenza delle maggiori imposte, mentre per le sanzioni rilevò il difetto di prova dei presupposti applicativi dell'art. 220, n. 2, lett. b), del medesimo regolamento. Avverso la sentenza di secondo grado la società propose ricorso per cassazione affidato a otto motivi, ma prima della decisione depositò memoria di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendone l'estinzione; la cancelleria comunicò la rinuncia alla controparte.
Norme richiamate
art. 114 Reg. CEE n. 2913 del 1992
La CTR aveva ritenuto che, sulla base delle controanalisi dell'Ufficio, fosse stata violata la disposizione e che ciò giustificasse il recupero dei dazi e dell'IVA all'importazione.
art. 220, n. 2, lett. b) Reg. CEE n. 2913 del 1992
La CTR aveva escluso, rispetto alle sanzioni, la prova dei presupposti applicativi della norma.
È stata depositata memoria di rinuncia al ricorso in vista della camera di consiglio.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta efficace ai fini dell'estinzione del giudizio, anche a seguito della comunicazione alla parte controricorrente.
Richiamato dalla ricorrente quale base per la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicato in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità anche se la controparte non presta accettazione, purché la rinuncia sia rituale e sia stata portata a conoscenza della parte controricorrente secondo le forme previste.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese in considerazione delle ragioni della decisione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non ricorre il presupposto per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non comporta un esame nel merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
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