Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14039/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della corte territoriale che aveva confermato la condanna già pronunciata in primo grado per guida in stato di alterazione da stupefacenti, contestando con due motivi la motivazione della decisione d'appello. In particolare ha dedotto: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del suo stato di alterazione al momento del sinistro; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'uso tautologico della dinamica dell'incidente come prova dello stato di alterazione. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione resa in appello, ma riproducevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate contro la sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non deducibili in sede di legittimità perché privi di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure già prospettate in appello e già motivatamente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    commi 1, 1-bis e 1-quater

    individua la fattispecie sostanziale contestata, relativa alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e al correlato stato di alterazione psico-fisica.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre in modo generico le doglianze già dedotte in appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La mera deduzione di vizi di motivazione, se non accompagnata da un confronto puntuale con gli argomenti decisivi utilizzati dal giudice di merito, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.