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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15243/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per una vicenda di truffa e, per uno di essi, anche di ricettazione. Il primo ricorrente censurava la motivazione sulla prova del concorso nei reati, sostenendo che non fosse stato dimostrato il suo contributo concorsuale e che la Corte di merito avesse erroneamente valorizzato gli indizi di partecipazione; inoltre lamentava l’eccessività della pena. Il secondo ricorrente contestava: la motivazione di responsabilità per truffa; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; e, infine, la motivazione sulla ricettazione e sull’elemento soggettivo del dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte le doglianze non consentite perché dirette a una rivalutazione del merito, in parte generiche o meramente reiterative di censure già respinte in appello, e in parte manifestamente infondate, rilevando che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua e logicamente coerente, anche quanto alla sussistenza del dolo nella ricettazione e alla valutazione della pena e delle circostanze attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, richiamata per la contestazione e per la censura sulla motivazione di responsabilità

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    impone la specificità del motivo di ricorso; la sua mancanza rende il motivo generico e quindi inammissibile

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    prevede l’inammissibilità della censura in cassazione se non dedotta specificamente come motivo di appello

  • art. 131-bis c.p.

    disciplina la particolare tenuità del fatto; nel caso la doglianza è stata ritenuta non consentita perché meramente riproduttiva di motivi di appello disattesi

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno di speciale tenuità, la cui mancata applicazione è stata ritenuta questione attinente al trattamento sanzionatorio e non scrutinabile nei termini prospettati

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla sussistenza del dolo

  • art. 616 c.p.p.

    regola la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    richiamata per il principio secondo cui è preclusa alla Cassazione la rilettura del compendio probatorio e la rivalutazione del fatto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito mediante una diversa lettura delle prove rispetto a quella operata dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura generica che non individui puntualmente gli aspetti della motivazione ritenuti erronei.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l’inammissibilità della censura.
  • La mera riproposizione di motivi di appello già disattesi, senza confutare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, non assolve la funzione critica del ricorso e rende il motivo inammissibile o manifestamente infondato.
  • La valutazione della sussistenza del dolo nella ricettazione, quando sorretta da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a ottenere una diversa lettura degli indizi.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena o sul mancato riconoscimento di attenuanti è inammissibile quando non si confronta con la motivazione del giudice di merito e si risolve in una critica apodittica o meramente ripetitiva.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRicettazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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