Cassazione Civile, Ordinanza n. 27135/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento del questore con cui le erano state applicate misure accessorie connesse all'espulsione, cioè la consegna volontaria del passaporto, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo la nullità non sanabile sia del provvedimento di convalida sia di quello del questore per mancata traduzione degli atti. Con il secondo motivo lamentava l'invalidità derivata del provvedimento questorile, perché dipendente dal decreto prefettizio di espulsione che, secondo la ricorrente, era stato poi annullato dal giudice di pace; da ciò faceva discendere l'illegittimità anche delle misure accessorie adottate fino all'esecuzione dell'espulsione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati quanto alla dedotta violazione dell'obbligo di traduzione, osservando che dal contenuto della relata di notifica in italiano emergeva inequivocabilmente la comprensione da parte della destinataria dell'atto notificato, anche perché vi era risultata concordata una modifica dell'orario dell'obbligo di presentazione. La censura sull'invalidità derivata è stata invece dichiarata inammissibile perché formulata in modo generico e senza trascrivere il contenuto del provvedimento di annullamento richiamato. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; nessuna pronuncia sulle spese, per mancata difesa del Ministero. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998
L'obbligo di traduzione del decreto di espulsione e degli altri atti in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione va valutato in concreto, in relazione alla specifica situazione di conoscenza della lingua da parte del destinatario; la comprensione dell'atto esclude la violazione dedotta.
art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disposizione relativa al trattenimento e agli atti connessi alla disciplina dell'espulsione.
art. 13, comma 5.2, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata come base delle misure accessorie disposte dal questore.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti in materia di espulsione non opera in modo meramente formale, ma deve essere apprezzato in concreto alla luce della effettiva comprensione dell'atto da parte del destinatario.
- La prova della comprensione del contenuto dell'atto può desumersi anche da elementi estrinseci del procedimento notificatorio, purché non specificamente contestati.
- La doglianza di invalidità derivata richiede una specifica allegazione del contenuto dell'atto presupposto e del suo annullamento; una censura generica è inammissibile.
- Quando il Ministero intimato non svolge difese, non si provvede sulle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26959/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26961/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26962/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2022 del 14/09/2022
- ordinanza_civile · 14 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2022 del 14/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →