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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32402/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e quelli giudicati con una sentenza della Corte di appello di Napoli e con una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Avellino. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano le medesime argomentazioni già formulate in appello e puntualmente esaminate dalla Corte territoriale. Quest'ultima aveva escluso la continuazione considerando: la distanza temporale di circa quattro e cinque mesi tra il fatto oggetto del giudizio e gli episodi già definiti; la profonda diversità delle modalità operative, dei contesti e della composizione soggettiva delle condotte; l'assenza di documentazione attestante la tossicodipendenza dell'imputato all'epoca del fatto; e l'insufficienza, di per sé, dello stato di tossicodipendenza a dimostrare l'unicità del disegno criminoso, in mancanza di ulteriori elementi indicativi di una programmazione unitaria. Il ricorrente non ha svolto un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, ma ha sollecitato una diversa valutazione del compendio probatorio e degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente non fondate o comunque non scrutinabili in sede di legittimità le censure sulla mancata applicazione della continuazione. La motivazione della Corte territoriale è stata giudicata congrua, aderente alle risultanze processuali e priva di manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge denunciabile in cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del merito della decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione deve essere dedotto mediante un confronto effettivo con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle censure di merito e la richiesta di una diversa valutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 671 c.p.p.

    Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la verifica concreta degli elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone che più violazioni siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso, da accertare sulla base di elementi concreti e convergenti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione non può fondarsi sulla sola contiguità temporale tra i reati, soprattutto quando tra gli episodi intercorra un intervallo di alcuni mesi; occorre una valutazione complessiva degli ulteriori elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso.
  • La diversità delle modalità operative, dei contesti e dei soggetti coinvolti costituisce elemento contrario alla riconducibilità di più reati a un unico disegno criminoso.
  • Lo stato di tossicodipendenza, anche ove accertato, non dimostra di per sé l'unicità del disegno criminoso, in assenza di ulteriori elementi rivelatori di una programmazione unitaria; inoltre, la sua allegazione deve essere riferita e documentata con riguardo all'epoca dei fatti.
  • È inammissibile in cassazione la censura che riproponga le argomentazioni già disattese dal giudice d'appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata e solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio o degli elementi fattuali.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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