Cassazione Penale, Ordinanza n. 09549/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che, all'esito di patteggiamento, gli ha applicato la pena richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha dedotto vizi di motivazione: da un lato, contestando la sussistenza degli elementi della fattispecie contestata e lamentando la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, censurando la disposta confisca del denaro sottoposto a sequestro preventivo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., i motivi deducibili in cassazione sono solo quelli relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla confisca, ha ritenuto la doglianza non consentita perché incentrata su una rivalutazione del compendio probatorio e priva di specifiche censure ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva comunque giustificato la confisca dell'intera somma sequestrata, valorizzando la sua diretta relazione con il reato e l'assenza di una giustificazione circa la lecita provenienza del denaro da parte dell'imputato, privo di attività lavorativa.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento e del ricorso.
Invocato dal ricorrente per sostenere un eventuale proscioglimento immediato; la Corte non ne accoglie la censura nel perimetro del patteggiamento.
Nel patteggiamento sono deducibili in cassazione solo vizi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato dal ricorrente come parametro per il proscioglimento immediato; la Corte non ne valorizza la violazione come motivo ammissibile nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza resa all'esito del patteggiamento sono proponibili in cassazione soltanto censure attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è ammissibile, in sede di legittimità, una doglianza che miri a una rivalutazione delle prove o che riproponga censure di merito già disattese senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La confisca può essere confermata quando il giudice di merito evidenzi una diretta relazione tra il denaro sequestrato e il reato e l'imputato non fornisca una plausibile giustificazione della lecita disponibilità delle somme.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte deve condannare il ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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