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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18913/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un ente associativo/aziendale che, dopo il mutamento del ccnl applicato dal contratto collettivo interno UPA al CCNL terziario, aveva percepito un "superminimo non assorbibile" previsto da un accordo collettivo di salvaguardia del 28/04/1997 e da un accordo integrativo aziendale del 04/03/2010. La società datrice, con disdetta del 27/11/2018 poi differita, aveva comunicato che il superminimo non sarebbe più stato corrisposto dal 01/05/2020. La lavoratrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della voce retributiva; l'opposizione del datore veniva respinta in primo grado e poi accolta in appello, con revoca del decreto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione degli artt. 2077, co. 2, e 2103 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto possibile, nella successione di contratti collettivi di primo livello, una riduzione del trattamento economico, in contrasto con l'asserita irriducibilità della retribuzione; 2) sempre violazione degli artt. 2077, co. 2, e 2103 c.c. per avere escluso che le differenze retributive restassero comunque acquisite come superminimo non assorbibile, insensibile ai mutamenti peggiorativi della contrattazione collettiva successiva; 3) travisamento della prova e falsa applicazione degli artt. 1362, co. 2, e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo di salvaguardia del 28/04/1997, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato il materiale istruttorio e l'effettiva portata dell'accordo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, confermando che il trattamento retributivo derivava da fonte collettiva esterna al contratto individuale, modificabile anche in peius da successivi contratti collettivi; ha inoltre precisato che il superminimo diviene individualmente intangibile solo se risulti collegato a specifiche qualità professionali, mansioni o modalità esecutive della prestazione, circostanza non dedotta né provata nel caso concreto. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che esso era confuso e in realtà mirava a ottenere una nuova interpretazione dell'accordo collettivo, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre la dedotta decisività di più fatti escludeva, per definizione, il requisito dell'unicità richiesto dal vizio denunciato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione del datore di lavoro e revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del superminimo non assorbibile. La Corte ha escluso che il trattamento economico fosse entrato nel patrimonio individuale della lavoratrice in modo intangibile: esso derivava da contratto collettivo, dunque da fonte esterna al rapporto individuale, e poteva essere modificato anche in senso peggiorativo da successivi accordi collettivi; il superminimo non risultava inoltre riconosciuto per specifiche qualità o mansioni tali da renderlo individualmente irriducibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a una nuova lettura dell'accordo collettivo e perché la censura di omesso esame si fondava su plurimi fatti asseritamente decisivi, incompatibili con il requisito della decisività unica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.

    primo, secondo e terzo motivo di ricorso

    Delimita i vizi deducibili in cassazione; la censura sul merito dell'interpretazione contrattuale non è ammissibile se mira a una nuova valutazione del contenuto dell'accordo e delle prove.

  • art. 375 c.p.c.

    La valutazione sulla trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio e può essere esclusa quando la questione sia già governata da principi consolidati.

  • art. 2077, co. 2, c.c.

    Opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale; non impedisce che una fonte collettiva esterna sia sostituita o modificata da altra fonte collettiva successiva, anche in peius.

  • art. 2103 c.c.

    Il principio di irriducibilità della retribuzione non è automaticamente invocabile rispetto a voci di origine collettiva quando il trattamento non sia ormai entrato nel patrimonio individuale con specifica pattuizione.

  • art. 36 Cost.

    Il rispetto del minimo costituzionale da parte del nuovo trattamento collettivo è richiamato come limite esterno, ma nel caso concreto i minimi del CCNL terziario sono ritenuti pacificamente conformi.

  • art. 1362, co. 2, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di interpretazione contrattuale; la Corte osserva che la censura è in realtà volta a sollecitare una diversa lettura dell'accordo, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per l'interpretazione sistematica dell'accordo di salvaguardia; la Cassazione non entra nel merito della diversa interpretazione proposta perché la censura è inammissibile.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato nel quadro fattuale del trasferimento di ramo d'azienda, ma la decisione si concentra sugli effetti della contrattazione collettiva successiva e sul superminimo, non sul trasferimento in sé.

Massime di principio

  • Quando il trattamento economico discende da una fonte collettiva esterna al contratto individuale, esso non si consolida automaticamente nel patrimonio del singolo lavoratore e può essere modificato da successivi accordi collettivi, anche in senso peggiorativo, salvo che emerga una specifica pattuizione individuale di diversa natura.
  • La clausola di superminimo è assimilabile a un elemento individuale e non assorbibile solo se risulti correlata a qualità professionali, mansioni o modalità specifiche della prestazione; in mancanza di tale collegamento, il superminimo resta espressione della contrattazione collettiva e segue le sue vicende modificative.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce, di per sé, la sostituzione della disciplina economica collettiva con una nuova disciplina successiva, quando il trattamento preesistente non sia stato incorporato nel contratto individuale come diritto quesito già maturato per prestazioni rese o fasi esaurite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova interpretazione del contratto collettivo o di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'individuazione di un fatto storico unico e decisivo; la deduzione di più fatti asseritamente decisivi esclude, per definizione, la ricorrenza del requisito della decisività richiesto dalla norma processuale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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