Cassazione Civile, Ordinanza n. 18444/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la Corte non ha esaminato i motivi di censura perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale apposta al ricorso: la procura era priva della certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso, ma solo un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti, ritenendo che la procura speciale non contenesse la certificazione del difensore sulla data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15177/2021, secondo cui, nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve indicare espressamente la data successiva alla comunicazione e il difensore deve certificarla, anche con un'unica sottoscrizione, insieme all'autenticità della firma del conferente. La Corte ha altresì richiamato la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 13/2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma. Non ha liquidato spese, in assenza di attività difensiva dell'intimato, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore della sua posteriorità, oltre all'autenticità della firma del conferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della data o della certificazione nella procura speciale, l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed è certificata dal difensore quanto alla sua posteriorità e all'autenticità della sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta al difetto della procura speciale nelle materie soggette all'art. 35-bis, l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 grava sulla parte ricorrente, non sul difensore.
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