Ordinanza n. 107/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto questorile-OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione del -OMISSIS- emessa ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, unitamente alla comunicazione di preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti e connessi, inclusa la comunicazione adottata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e della costituzione dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, con valutazione propria della sommaria cognizione cautelare e senza pregiudizio per il merito. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto certamente prevalente l'interesse alla sicurezza e all'ordine pubblico perseguito dall'Amministrazione. Ha inoltre rilevato che il diniego non compromette la partecipazione del ricorrente all'attività sportiva, poiché il provvedimento impugnato non preclude espressamente la possibilità di esercitare tale attività presso i poligoni di tiro. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Amministrazione le spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare; la misura è stata negata per l'insussistenza del periculum in mora.
Richiamato quale base della comunicazione di preavviso di rigetto impugnata insieme al diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora deve essere valutato attraverso il bilanciamento tra il pregiudizio allegato dal richiedente e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'ordine pubblico; quest'ultimo può prevalere quando non risultino compromesse in modo concreto le attività che il titolo richiesto era destinato a consentire.
- Il diniego di una licenza di porto di fucile per uso tiro a volo non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare irreparabile per la pratica sportiva quando il provvedimento consenta comunque l'esercizio dell'attività presso poligoni di tiro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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