Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze (17/11/2020) che aveva confermato le condanne del Tribunale di Prato per rapina (artt. 110, 112, 628, commi 2 e 3 c.p.) nei loro confronti; SEFEROVIC era inoltre condannato per ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi di ricorso contestavano, a seconda dell'imputato: (i) l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e la carenza/manifesta illogicità della motivazione rispetto alla penale responsabilità (in particolare per HUSOVIC e Torna HALILOVIC), sostenendo che la condanna si reggesse su indizi deboli e non rispondenti ai requisiti di gravità, chiarezza, concordanza e precisione; (ii) la mancanza di specificità delle censure (ELVIS e ANDREA), che si limitavano a contestazioni generiche della motivazione; (iii) per SEFEROVIC, specifiche doglianze sulla configurazione del reato di ricettazione (mancata prova dell'elemento soggettivo e valutazione delle anomalie tecniche del veicolo) e sull'elemento soggettivo della rapina (circostanze dell'investimento dell'aggredito), nonché sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Rambo HUSOVIC, ritenendo insufficiente e illogica la motivazione di merito che aveva basato la condanna esclusivamente su indizi di scarsa valenza probatoria (presenza a Prato la sera prima, immagini nel cellulare di SEFEROVIC, giustificazione generica della presenza in città), annullando la sentenza nei suoi confronti e ordinando il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. I ricorsi di ELVIS HALILOVIC e ANDREA HALILOVIC sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; il ricorso di Torna HALILOVIC è stato dichiarato inammissibile per lo stesso vizio; il ricorso di Ianst SEFEROVIC è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso (i motivi proposti sono stati ritenuti aspecifici, non consentiti o deducenti semplici questioni di merito non sindacabili in cassazione). Per l'inammissibilità sono state condannate alle spese processuali Ianst SEFEROVIC, Elvis HALILOVIC, Torna HALILOVIC e Andrea HALILOVIC e, ritenendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata irrogata a loro la somma complessiva di euro 3.000, a titolo di contributo verso la cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
norma sulla concorso di persone nel reato; utilizzata come titolo normativo per le imputazioni collettive
norma sui reati consumati con atti esecutivi comuni; citata tra le norme rilevanti per la rapina
art. 628, commi 2 e 3 cod. pen.
definizione e sanzioni per la rapina aggravata; le condotte contestate sono state ricollegate a questa fattispecie
ricettazione: la Corte conferma che l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene e che non si richiede all'imputato di provare la provenienza, bensì di fornire spiegazioni attendibili
regola sui requisiti degli indizi (gravità, precisione, concordanza, chiarezza): la Corte ha rilevato l'erronea applicazione da parte dei giudici di merito nel caso di HUSOVIC, quando la decisione si è fondata su indizi di valenza soltanto possibilistica
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
principio della condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte richiede che la motivazione dimostri come il quadro indiziario superi tale soglia
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
esigenza di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: censure generiche e non argomentate comportano l'inammissibilità
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese di procedura e possibilità di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende)
riguarda le circostanze attenuanti e aggravanti e il bilanciamento; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione il giudizio di equivalenza ben motivato dal giudice di merito
Massime di principio
- La prova fondata su indizi richiede che gli indizi siano gravi, precisi, concordanti e che costituiscano un quadro unitario idoneo a escludere ogni ragionevole dubbio; la presenza occasionale con i coimputati o immagini in un cellulare non è di per sé sufficiente a fondare una condanna.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e criticare in termini chiari e argomentati le ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; censire genericamente la motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Concernente la ricettazione, l'assenza di una spiegazione attendibile sul possesso di un bene di provenienza furtiva può suffragare l'elemento soggettivo (dolo) senza richiedere la prova positiva della provenienza illecita da parte dell'imputato.
- Il sindacato della Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare le prove: non sono ammissibili in cassazione censure che si risolvano in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio invece di individuare vizi di legge o di motivazione specifici.
- Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e il riconoscimento della recidiva spettano alla discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente rimproverabili in sede di legittimità se sostenuti da motivazione logica e coerente.
- Se un ricorso risulta inammissibile per aspecificità, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nella presentazione del ricorso, a sanzioni a favore della cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13259/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13260/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13262/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13264/2023 del 30/03/2023
- Sentenza penale · 30 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13265/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →