Cassazione Penale, Sentenza n. 4737/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per due reati accertati il 18/11/2013: capo A) falsificazione/introduzione in circolazione di banconote false (art. 455 c.p.) e capo B) ricettazione (art. 648 c.p.). Denuncia contraddittorieta' della motivazione in relazione alla prova dei reati e deduce l'estinzione per prescrizione del capo B), sostenendo che, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, la consumazione della ricettazione deve essere fissata in prossimità della data del furto presupposto (12/06/2012) e quindi si sarebbe prescritta prima della decisione di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al capo B) e inammissibile per il capo A). Sul capo A) la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza, confermando che il possesso delle banconote false nel portafogli consente di inferire il dolo specifico di immissione in circolazione; il ricorso per cassazione e' stato dunque inammissibile per tale capo. Sul capo B) la Corte ha ritenuto che, non essendovi prova della data di acquisizione del bene, vada applicato il principio favore rei che fissa il momento consumativo della ricettazione in prossimità della data del reato presupposto (furto del 12/06/2012), determinando la prescrizione maturata il 13/06/2022; di conseguenza la sentenza di condanna relativa al capo B) e' stata annullata senza rinvio e la pena specifica determinata in appello (1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 130 di multa) e' stata eliminata.
Norme richiamate
Delitto di falsificazione/introduzione in circolazione di banconote false; la Corte ricava il dolo specifico dal possesso delle banconote nel portafogli e rimanda all'art. 453 per la determinazione della pena, applicando le riduzioni previste
Delitto di ricettazione; per la determinazione del momento consumativo, in mancanza di prova, si applica il principio del favor rei fissando la consumazione in prossimità del reato presupposto
Norma richiamata dall'art. 455 per la cornice edittale delle pene, cui sono state applicate le riduzioni previste dalla normativa
Stabilisce che il termine ordinario di prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale; usato per calcolare i termini prescrizionali dei reati in esame
Rilevante per la determinazione del termine massimo di prescrizione, tenuto conto dell'assenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come possibile presidio nel caso vi fossero elementi per adottare specifiche pronunce; nella specie non vi erano elementi tali da applicarlo
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di proporre in cassazione motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ne conferma l'ammissibilita' anche come unico motivo
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti nelle forme indicate
Massime di principio
- In caso di ricettazione, se non sussistono elementi certi sulla data di acquisizione del bene, il momento consumativo va individuato "in prossimità" della data del reato presupposto (principio del favor rei), con conseguenze sul calcolo della prescrizione
- La prescrizione si calcola tenendo conto della cornice edittale effettiva: per reati che richiamano altri articoli per la pena (es. art. 455 che richiama art. 453), occorre applicare le riduzioni previste per determinare il termine prescrizionale
- La sentenza che contiene più capi di imputazione e' idealmente scindibile: la Cassazione puo' annullare solo alcuni capi senza rinvio; l'ammissibilita' del ricorso per un capo non crea rapporto processuale valido per i capi per i quali il ricorso e' inammissibile
- E' ammissibile in cassazione dedurre, anche con unico motivo, l'intervenuta estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (art. 606 c.p.p., lett. b)
- Se la prescrizione e' accertata anteriormente alla decisione di merito, la Corte deve annullare senza rinvio la statuizione relativa al capo estinto e rimuovere la pena ad esso applicata
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