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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 591/4/11 del 25 novembre 2011, che aveva confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione, ai fini Irpef, di una plusvalenza sulla vendita di un terreno edificabile avvenuta il 26 febbraio 2003. Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esaminato le critiche rivolte alla motivazione della sentenza di primo grado. Con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001, contestando l’utilizzo di una stima redatta da un commercialista non abilitato dalla norma e la sua combinazione con una relazione di un architetto riferita a un progetto edificatorio, anziché al valore venale del terreno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso e ha compensato le spese. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo non coerente con la censura di omessa pronuncia: l’Agenzia lamentava, in sostanza, che la CTR avesse deciso su un motivo non proposto, senza indicare con precisione i motivi d’appello che sarebbero rimasti inesaminati. La censura era inoltre generica e non autosufficiente, non riportando adeguatamente gli atti e gli elementi necessari alla verifica. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto l’apparenza di una violazione di legge, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e della prova: la configurabilità di una perizia come atto complesso, la pertinenza della stima e il valore probatorio della relazione erano valutazioni di merito. La decisione impugnata della CTR, che aveva confermato l’illegittimità dell’accertamento, è quindi rimasta ferma. La Corte ha deciso il 10 novembre 2016; la sentenza è stata depositata l’8 marzo 2017.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Al di là del fatto che la violazione ex art. 112 c.p.c. dovrebbe essere censurata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), e non n. 3), è dirimente osservare come l'Agenzia delle Entrate si dolga del fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia statuito su un motivo di appello non proposto; e non abbia, per contro, statuito su motivi proposti.

    La denuncia di omessa pronuncia va formulata come vizio processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; inoltre, deve individuare specificamente le questioni effettivamente sottoposte al giudice e rimaste senza decisione.

  • Art. 342 c.p.c.

    non indica attraverso quali specifici e non considerati motivi, ex art. 342 c.p.c. sia stata censurata la motivazione del primo giudice, risultando in ciò effettivamente generica

    Chi deduce che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare una censura deve precisare quali specifici motivi di appello erano stati proposti; una contestazione generica non consente di verificare l’omissione.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    Disposto, quest'ultimo, che presiede anche la censura per error in procedendo, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), dal momento che detto vizio comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia subordinato, a pena di inammissibilità della censura, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio dí autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente

    Anche per un vizio processuale, il ricorrente deve indicare compiutamente gli atti rilevanti e il loro contenuto nel ricorso per cassazione. Non è sufficiente rinviare genericamente agli atti di merito, né il giudice di legittimità è tenuto a ricercarli autonomamente.

  • Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Al di là del fatto che la violazione ex art. 112 c.p.c. dovrebbe essere censurata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4), e non n. 3)

    La violazione delle regole processuali, come l’omessa pronuncia, deve essere dedotta ai sensi del n. 4; il n. 3 riguarda invece la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • Art. 7 della legge n. 448 del 2001

    la censura sottopone a questa Corte una nuova valutazione circa la effettiva configurabilità, nella specie, di un atto complesso, già individuato dal giudice di merito

    La Corte non ha stabilito in astratto che una relazione redatta da un professionista non abilitato sia sempre utilizzabile ai sensi dell’art. 7. Ha dichiarato inammissibile la contestazione perché chiedeva di rivalutare in sede di legittimità la natura e la composizione della perizia già apprezzate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, una denuncia di omessa pronuncia deve individuare con precisione la domanda o il motivo d’appello che il giudice avrebbe trascurato e va formulata come vizio processuale, non come violazione di legge sostanziale.
  • Il ricorso deve riportare o indicare in modo autosufficiente gli atti processuali necessari a sostenere la censura; il rinvio generico agli atti dei precedenti gradi può comportarne l’inammissibilità.
  • La Cassazione non è un nuovo giudice del fatto: non può essere utilizzata per ottenere una diversa valutazione delle perizie, della loro pertinenza o della loro efficacia probatoria quando tali aspetti sono già stati valutati dal giudice di merito.
  • In una controversia tributaria, la qualificazione e il peso delle relazioni estimative possono dipendere dall’apprezzamento del caso concreto. Per contestarli in cassazione occorre prospettare un effettivo errore di diritto, non limitarsi a chiedere una nuova lettura delle prove.

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