Cassazione Civile, Ordinanza n. 08057/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto di agenzia e dalla contestuale instaurazione di un nuovo rapporto con una società neocostituita, riconducibile alla medesima proprietà della precedente agente. La parte attrice sosteneva che la scrittura del 31 marzo 2009, sottoscritta dalle tre società coinvolte, non documentasse una mera cessazione del primo rapporto con successivo nuovo contratto, ma avesse valore di controdichiarazione/simulazione, rivelando in realtà una cessione del contratto di agenzia e non solo del credito per indennità maturate. Da ciò faceva discendere il diritto a computare l’indennità di cessazione secondo il criterio meritocratico tenendo conto anche dell’intero pregresso rapporto, oltre alla debenza dell’indennità per mancato preavviso e di ulteriori danni contrattuali. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto che vi fossero due autonomi rapporti di agenzia, con mera cessione del credito relativo alle indennità del precedente rapporto, e aveva ridotto sensibilmente le somme dovute. Con il ricorso per cassazione la società agente denunciava violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo erroneo la scrittura del 31 marzo 2009, trascurando il riferimento alla 'effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto', il significato dell'
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la censura non dimostrava una vera violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma tendeva soltanto a prospettare una diversa lettura della scrittura del 31 marzo 2009. Ha quindi confermato l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui la documentazione considerata nel suo complesso deponeva per la conclusione di due autonomi contratti di agenzia, con cessione del credito per le indennità maturate e non cessione del contratto. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia; la scrittura era letta come condizionante o differendo il pagamento delle somme al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma per il nuovo agente.
richiamato nella scrittura per il calcolo del termine di preavviso del nuovo rapporto, computato dalla data di inizio del nuovo contratto.
il dato letterale va considerato prioritariamente, ma l’interpretazione complessiva non può arrestarsi al testo isolato; la censura in cassazione deve indicare specificamente la deviazione dai canoni legali.
le clausole devono essere lette sistematicamente e non in modo atomistico.
evocato tra i canoni interpretativi integrativi cui ricorrere solo dopo il testo e gli altri criteri.
l’interpretazione deve preferire il senso che dia effetto alle clausole, conservandone la portata utile.
richiamato con riferimento ai limiti alla prova della simulazione tra le parti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La controdichiarazione, ai fini della simulazione, è un atto di accertamento o riconoscimento che non richiede necessariamente la contestualità con l’atto simulato né la provenienza da tutte le parti, ma deve comunque contenere in modo univoco il riconoscimento della simulazione.
- La prova della simulazione può essere fondata anche su presunzioni, purché gravi, precise e concordanti; la relativa valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente.
- L’interpretazione del contratto deve essere svolta secondo un percorso complessivo e sistematico: il testo letterale è il punto di partenza, ma va letto con le altre clausole e con il comportamento complessivo delle parti; tuttavia, se la lettera è chiara e univoca, non è ammissibile una lettura alternativa solo perché più favorevole a una parte.
- In cassazione la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione sostenuta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare in concreto la specifica deviazione dalle regole legali o la manifesta illogicità della motivazione.
- L’attività di interpretazione del contratto, volta a ricostruire la comune volontà delle parti, è distinta dall’attività di qualificazione giuridica del negozio; la prima è tipicamente di fatto, la seconda è sindacabile in diritto.
- Nel valutare un accordo che disciplini la cessazione di un rapporto e la prosecuzione dell’attività con un nuovo soggetto, la presenza di una sostanziale continuità economica o organizzativa non implica di per sé la cessione del contratto, potendo essere compatibile con due rapporti autonomi e con il solo trasferimento o accantonamento del credito indennitario.
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