Cassazione Civile, Sentenza n. 136/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva riformato l'accoglimento dell'opposizione della USB avverso l'ordinanza ingiunzione n. 242/2013, con cui il Comune aveva contestato la affissione senza autorizzazione di una locandina su pensilina di fermata (annuncio di "11 marzo sciopero generale generalizzato") e aveva irrogato una sanzione amministrativa. La questione centrale era la responsabilità solidale della USB ai sensi dell'art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689 (proprietà della cosa o rapporto con autore della violazione) e i correlati profili probatori (onere della prova e presunzioni ex artt. 2697, 2727, 2729 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, censurando il Tribunale per aver applicato una presunzione di proprietà/riconducibilità dei manifesti alla Confederazione priva dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. Il Collegio ha rilevato che lo sciopero era stato indetto da più sigle e che la presenza sulla locandina dell'indicazione "USB" non era, senza ulteriori elementi probatori (commessa di stampa, consegna, rapporti di avvalimento/affidamento), idonea a dimostrare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria alla USB. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione originaria, annullando l'ordinanza ingiunzione; ha inoltre compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 24, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Dispone che le violazioni in materia di pubblicità comportano sanzioni amministrative e che per la loro irrogazione si applicano le norme della legge n. 689/1981; è la norma di riferimento per le sanzioni contestate per affissione senza autorizzazione
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 (introdotto dalla legge n. 296/2006)
Prevede che gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi; collegato al regime di responsabilità economica ma non sostituisce l'onere probatorio sulla riconducibilità dell'affissione
art. 6, legge 24 novembre 1981, n. 689
Regola la responsabilità solidale: obbliga in solido il proprietario della cosa usata per la violazione (salvo prova che l'uso è avvenuto contro la sua volontà) e la persona giuridica/ente quando la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni; la giurisprudenza richiede, per applicare la solidarietà ex terzo comma, la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (commessa, affidamento o avvalimento), non il mero giovamento
Le presunzioni devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha annullato la decisione di merito perché la presunzione di proprietà/commissione fondata sulla sola indicazione "USB" e sull'inerenza dello sciopero non soddisfaceva tali requisiti
art. 2697 e art. 2727 cod. civ.
Disciplina dell'onere della prova e delle prove presuntive: l'Amministrazione che applica la sanzione deve provare gli elementi necessari per affermare la responsabilità, ivi inclusa la titolarità del diritto (es. proprietà o rapporto) da cui derivare la responsabilità solidale
Norma sulla cassazione (richiamata per i motivi di ricorso): la Corte ha esercitato il sindacato di legittimità in relazione alla falsa applicazione delle norme sulle presunzioni (n. 3) e ha ritenuto sussistente la violazione
Massime di principio
- Per imputare responsabilità solidale a un ente per affissione abusiva non è sufficiente il mero vantaggio derivato dall'affissione; l'Amministrazione deve provare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa dell'ente (commessa, affidamento, avvalimento) o la proprietà del materiale utilizzato
- Le presunzioni probatorie ai fini della responsabilità devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti: la semplice presenza del nome/indicazione dell'ente sul manifesto raramente è sufficiente
- Quando l'evento pubblicizzato riguarda iniziative collettive (es. sciopero indetto da più sigle), la inferenza che l'ente indicato sia proprietario o committente del materiale è più debole e richiede elementi probatori ulteriori
- L'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità (compresa la titolarità della cosa o il rapporto con l'autore materiale) grava sull'Amministrazione che ha irrogato la sanzione; solo dopo che questa prova è acquisita spetta al presunto responsabile fornire prova liberatoria (es. uso contro la propria volontà)
- Per gli enti/datori di lavoro: se si vuole evitare la responsabilità, è utile documentare tempestive azioni positive tese a impedire l'abusiva affissione o a dissociarsi dalla condotta, nonché conservare evidenze su mancate commesse o rapporti di servizio
- Pratiche consigliate per le pubbliche amministrazioni e concessionarie: raccogliere prove dirette (es. fatture di stampa, ordini, consegne, testimonianze, fotografie collegate temporalmente, identificazione di autori materiali) prima di emettere ordinanze ingiunzione basate su presunzioni
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