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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 136/2022 del 04/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza che aveva riformato l'accoglimento dell'opposizione della USB avverso l'ordinanza ingiunzione n. 242/2013, con cui il Comune aveva contestato la affissione senza autorizzazione di una locandina su pensilina di fermata (annuncio di "11 marzo sciopero generale generalizzato") e aveva irrogato una sanzione amministrativa. La questione centrale era la responsabilità solidale della USB ai sensi dell'art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689 (proprietà della cosa o rapporto con autore della violazione) e i correlati profili probatori (onere della prova e presunzioni ex artt. 2697, 2727, 2729 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della USB, censurando il Tribunale per aver applicato una presunzione di proprietà/riconducibilità dei manifesti alla Confederazione priva dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall'art. 2729 c.c. Il Collegio ha rilevato che lo sciopero era stato indetto da più sigle e che la presenza sulla locandina dell'indicazione "USB" non era, senza ulteriori elementi probatori (commessa di stampa, consegna, rapporti di avvalimento/affidamento), idonea a dimostrare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria alla USB. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione originaria, annullando l'ordinanza ingiunzione; ha inoltre compensato le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 24, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Dispone che le violazioni in materia di pubblicità comportano sanzioni amministrative e che per la loro irrogazione si applicano le norme della legge n. 689/1981; è la norma di riferimento per le sanzioni contestate per affissione senza autorizzazione

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 (introdotto dalla legge n. 296/2006)

    Prevede che gli oneri per la rimozione dei manifesti abusivi siano a carico dei soggetti per conto dei quali sono affissi; collegato al regime di responsabilità economica ma non sostituisce l'onere probatorio sulla riconducibilità dell'affissione

  • art. 6, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Regola la responsabilità solidale: obbliga in solido il proprietario della cosa usata per la violazione (salvo prova che l'uso è avvenuto contro la sua volontà) e la persona giuridica/ente quando la violazione è commessa dal rappresentante o dipendente nell'esercizio delle funzioni; la giurisprudenza richiede, per applicare la solidarietà ex terzo comma, la comprovata riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario (commessa, affidamento o avvalimento), non il mero giovamento

  • art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha annullato la decisione di merito perché la presunzione di proprietà/commissione fondata sulla sola indicazione "USB" e sull'inerenza dello sciopero non soddisfaceva tali requisiti

  • art. 2697 e art. 2727 cod. civ.

    Disciplina dell'onere della prova e delle prove presuntive: l'Amministrazione che applica la sanzione deve provare gli elementi necessari per affermare la responsabilità, ivi inclusa la titolarità del diritto (es. proprietà o rapporto) da cui derivare la responsabilità solidale

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma sulla cassazione (richiamata per i motivi di ricorso): la Corte ha esercitato il sindacato di legittimità in relazione alla falsa applicazione delle norme sulle presunzioni (n. 3) e ha ritenuto sussistente la violazione

Massime di principio

  • Per imputare responsabilità solidale a un ente per affissione abusiva non è sufficiente il mero vantaggio derivato dall'affissione; l'Amministrazione deve provare la riconducibilità dell'attività pubblicitaria all'iniziativa dell'ente (commessa, affidamento, avvalimento) o la proprietà del materiale utilizzato
  • Le presunzioni probatorie ai fini della responsabilità devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti: la semplice presenza del nome/indicazione dell'ente sul manifesto raramente è sufficiente
  • Quando l'evento pubblicizzato riguarda iniziative collettive (es. sciopero indetto da più sigle), la inferenza che l'ente indicato sia proprietario o committente del materiale è più debole e richiede elementi probatori ulteriori
  • L'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità (compresa la titolarità della cosa o il rapporto con l'autore materiale) grava sull'Amministrazione che ha irrogato la sanzione; solo dopo che questa prova è acquisita spetta al presunto responsabile fornire prova liberatoria (es. uso contro la propria volontà)
  • Per gli enti/datori di lavoro: se si vuole evitare la responsabilità, è utile documentare tempestive azioni positive tese a impedire l'abusiva affissione o a dissociarsi dalla condotta, nonché conservare evidenze su mancate commesse o rapporti di servizio
  • Pratiche consigliate per le pubbliche amministrazioni e concessionarie: raccogliere prove dirette (es. fatture di stampa, ordini, consegne, testimonianze, fotografie collegate temporalmente, identificazione di autori materiali) prima di emettere ordinanze ingiunzione basate su presunzioni

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