Cassazione Penale, Sentenza n. 9667/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 420‑quater c.p.p. per errata dichiarazione di assenza e mancata sospensione del processo: il difensore ha contestato che il giudice non ha verificato la regolare costituzione in giudizio dell'imputato e si è limitato alla sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, senza ulteriori accertamenti circa l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento da parte dell'interessato (che, peraltro, non comprende la lingua italiana).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non può presumere automaticamente la conoscenza del procedimento e che il giudice non ha accertato l'effettiva instaurazione del rapporto professionale né la regolare vocatio in iudicium. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Biella in diversa composizione, con l'ordine di verificare previamente la regolare notificazione/convocazione e la conoscenza del processo da parte dell'imputato.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 10‑bis
Rilevato come titolo del reato contestato: soggiorno illegale sul territorio dello Stato in assenza di permesso di soggiorno o titolo equivalente.
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura: collegata alla dichiarazione di assenza dell'imputato e alle tutele procedurali che richiedono verifiche prima di procedere in assenza dell'imputato, specie se l'assenza potrebbe derivare da mancata conoscenza del processo.
art. 162, comma 4‑bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace solo con l'assenso del difensore domiciliatario, per assicurare che l'elezione non derivi da mera indicazione formale e perché il difensore nominato possa attestare il rapporto e la conoscenza del processo.
Ha introdotto/modificato l'art. 162 c.p.p. (comma 4‑bis) per rafforzare le garanzie relative all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Darwish)
Principio consolidato secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a dichiarare l'assenza: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è prova automatica che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'esistenza di un reale rapporto difensivo o l'assenso del difensore domiciliatario.
- Se l'imputato non comprende la lingua italiana o vi sono elementi che rendono non scontata la comunicazione, il giudice deve adottare ulteriori cautele (accertamenti, interprete, prova di contatti) prima di procedere in sua assenza.
- In caso di dubbio sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, il processo deve essere sospeso o il giudice deve astenersi dal dichiararne l'assenza: la violazione di tale obbligo comporta annullamento e rinvio.
- Per evitare nullità, il difensore d'ufficio dovrebbe documentare il consenso a ricevere le notifiche e i contatti con l'assistito; l'autorità giudiziaria deve verificare la regolarità della vocatio in iudicium prima di procedere.
- La Corte di Cassazione tende ad annullare le decisioni quando manca l'accertamento della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, specialmente in ipotesi di difensore nominato d'ufficio o di barriere linguistiche.
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