Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto di liquidazione del compenso emesso in favore di un consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria. In primo grado il tribunale aveva parzialmente accolto l'opposizione, riducendo il compenso e confermando le spese vive; una precedente ordinanza di cassazione aveva poi cassato il capo relativo alle spese vive, perché liquidate senza verifica della documentazione. Riassunto il giudizio, il tribunale ha escluso la liquidazione delle spese vive perché non documentate e ha compensato le spese del giudizio di opposizione. Il soccombente ha ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa motivazione sulla compensazione delle spese di lite, con dedotta violazione degli artt. 134 c.p.c. e 111 Cost.; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che la compensazione sarebbe stata disposta senza i presupposti di legge, poiché non vi sarebbe stata reciproca soccombenza né novità della questione né mutamento giurisprudenziale. Il consulente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. perché il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non documentate le spese vive, pur in presenza di atti che proverebbero l'effettivo sostenimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi principali perché il tribunale aveva correttamente compensato le spese sulla base dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione: la riduzione del compenso e l'eliminazione delle spese vive non documentate giustificavano la compensazione, almeno parziale, delle spese del giudizio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava con precisione quali spese fossero state sostenute e documentate; inoltre ha osservato che la doglianza tendeva in sostanza a prospettare un errore revocatorio, non un vizio denunciabile in cassazione, e che non ricorreva una violazione dell'art. 116 c.p.c. nei termini consentiti dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disatteso la regola legale di valutazione; non è invece censurabile come violazione di legge la mera erronea valutazione del materiale probatorio secondo prudente apprezzamento.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
La censura sul supposto errore di fatto risultante dagli atti, quando si risolva nella lamentata svista materiale del giudice, non integra un vizio motivazionale o di violazione di legge deducibile in cassazione, ma può al più dare luogo a revocazione.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve indicare compiutamente gli atti e i documenti rilevanti; la mera elencazione delle attività svolte non basta se non vengono indicate con precisione le spese sostenute e la loro documentazione.
La regola della soccombenza può essere derogata quando ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese, come nel caso di accoglimento solo parziale della domanda/opposizione.
L'accoglimento parziale della domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza dei presupposti previsti dalla norma; non vi è reciproca soccombenza solo perché la domanda sia stata accolta in misura ridotta.
La motivazione, seppur sintetica, deve consentire di comprendere la ragione della decisione; nel caso concreto la motivazione sulla non documentazione delle spese vive è stata ritenuta sufficiente.
art. 111 Cost.
La decisione deve essere motivata; tuttavia nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione del tribunale, pur concisa, era idonea a sorreggere il decisum.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto da ciascun ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di un'unica domanda o opposizione può legittimare la compensazione delle spese, senza che ciò integri necessariamente reciproca soccombenza.
- La reciproca soccombenza, ai fini della disciplina delle spese, non coincide con il semplice accoglimento in misura ridotta della domanda, specie quando il processo abbia avuto un'unica domanda articolata in un solo capo.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'attribuzione di un valore probatorio difforme da quello legalmente previsto; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto al contenuto degli atti e dei documenti richiamati; la mancanza di puntuale indicazione delle risultanze documentali comporta inammissibilità.
- Quando la doglianza si risolve nella denuncia di un errore di fatto percepibile dagli atti, la tutela non passa per il ricorso per cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge, ma per il rimedio della revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
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