Sentenza del 15/11/2017 n. 27023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 5.083,37, relativa a sanzioni e interessi per omesso versamento dell'IVA periodica di gennaio 1998. Con il primo motivo ha sostenuto che tali somme fossero estinte dal condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, avendo presentato dichiarazioni di definizione automatica. Con il secondo motivo ha contestato la tempestività della cartella, notificata il 20 novembre 2006, sostenendo che il termine quinquennale dovesse scadere il 31 dicembre 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la definizione automatica prevista dall'art. 9 della L. n. 289 del 2002 non incide sulle somme derivanti dalla liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, comprese sanzioni e interessi per omesso o tardivo versamento dell'imposta dichiarata. Per l'IVA, inoltre, le disposizioni di condono che eliminano sanzioni e interessi devono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea. La cartella del 20 novembre 2006 è stata ritenuta tempestiva, poiché, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione e scade alla fine del quinto anno successivo: nel caso concreto, dalla dichiarazione presentata nel 1999, il termine scadeva il 31 dicembre 2004, ma la disciplina transitoria e la proroga biennale prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002 rendevano comunque tempestiva la notifica. Nessuna statuizione sulle spese, per l'assenza di attività difensiva delle parti intimate.
Norme richiamate
Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis ed all'art. 36-ter
La definizione automatica per gli anni pregressi non impedisce gli effetti della liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate. Restano quindi dovute le somme risultanti dal controllo ex art. 36-bis, comprese quelle causalmente collegate all'omesso versamento.
L. n. 289 del 2002, art. 9-bis
La procedura specifica per definire sanzioni e interessi connessi a ritardati od omessi versamenti non era stata attivata dalla contribuente; in ogni caso, per l'IVA le disposizioni agevolative incompatibili con il diritto UE non possono essere applicate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, anche per rilevare imposte dichiarate e non versate, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La disciplina ha natura transitoria e si applica anche a situazioni anteriori non ancora definite con giudicato.
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge ... i termini ... sono prorogati di due anni.
La mancata definizione automatica consente all'Amministrazione di beneficiare della proroga biennale dei termini di accertamento e riscossione. La proroga non costituisce una rinuncia all'IVA, ma rafforza la possibilità di accertarla e riscuoterla.
Artt. 2 e 22 della VI direttiva IVA 77/388/CEE
Le norme europee impongono agli Stati membri di assicurare la corretta riscossione dell'IVA. Sono pertanto incompatibili le disposizioni nazionali di condono che comportino una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta o delle somme connesse in modo da pregiudicare il funzionamento del sistema comune IVA.
Massime di principio
- Il condono generale sulle dichiarazioni non cancella automaticamente le somme risultanti dal controllo formale o automatizzato della dichiarazione, soprattutto quando si tratta di imposta dichiarata ma non versata.
- Sanzioni e interessi collegati all'omesso o tardivo pagamento di un debito IVA possono richiedere una specifica procedura di definizione; non è sufficiente invocare genericamente il condono automatico.
- Le agevolazioni o i condoni IVA devono essere interpretati alla luce del diritto dell'Unione europea: non possono essere applicati se comportano una rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta.
- Per verificare la tempestività di una cartella derivante dalla liquidazione della dichiarazione occorre individuare la data di presentazione della dichiarazione e applicare il termine legale vigente, comprese eventuali discipline transitorie e proroghe applicabili.
- La mancata perfezione di una procedura di condono può impedire le preclusioni a favore del contribuente e consentire all'Amministrazione di avvalersi delle proroghe dei termini previste dalla legge.
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