Sentenza del 15/11/2017 n. 867 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168, lettera a), articolo 178, lettera a), e articolo 226, punto 5 - Detrazione dell'imposta assolta a monte - Indicazioni da riportare obbligatoriamente sulle fatture - Legittimo affidamento del soggetto passivo nella sussistenza delle condizioni del diritto a detrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le controversie riguardavano il rifiuto della detrazione dell'IVA assolta a monte su fatture che indicavano, quale indirizzo del fornitore, un recapito postale o una sede presso cui il fornitore non svolgeva materialmente la propria attività economica. I giudici tedeschi dubitavano che l'articolo 226, punto 5, della direttiva IVA imponesse l'indicazione dell'indirizzo effettivo dell'attività e se, in mancanza di tale requisito formale, il contribuente potesse comunque invocare il legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 168, lettera a), 178, lettera a), e 226, punto 5, della direttiva 2006/112/CE ostano a una normativa nazionale che subordini la detrazione dell'IVA all'indicazione in fattura dell'indirizzo presso cui il fornitore esercita la propria attività economica. Il termine "indirizzo" comprende anche un recapito postale o una casella postale, purché il soggetto possa essere effettivamente contattato e identificato. Le indicazioni della fattura sono requisiti formali e non possono prevalere sulle condizioni sostanziali del diritto a detrazione. Poiché la prima questione è stata risolta in senso favorevole ai contribuenti, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare le questioni sul legittimo affidamento. La decisione finale sulle spese spetta ai giudici nazionali.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE, articolo 168, lettera a)
Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto ... di detrarre ... l'IVA dovuta o assolta ... per i beni ... e per i servizi ... resi da un altro soggetto passivo.
Riconosce il diritto sostanziale alla detrazione dell'IVA sugli acquisti utilizzati per operazioni imponibili.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)
Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve ... essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.
Richiede il possesso di una fattura conforme, ma gli obblighi formali devono essere interpretati senza introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla direttiva.
Direttiva 2006/112/CE, articolo 226, punto 5
Il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario.
L'indicazione dell'indirizzo serve a identificare il fornitore e a consentire i controlli fiscali; non richiede necessariamente l'indirizzo del luogo in cui il fornitore svolge l'attività economica. È sufficiente un recapito presso il quale il soggetto sia contattabile.
Umsatzsteuergesetz, articoli 14 e 15
La fattura deve obbligatoriamente contenere il nome e l'indirizzo completo dell'operatore che effettua la prestazione e del destinatario; l'esercizio del diritto alla detrazione presuppone il possesso di una fattura conforme.
La normativa tedesca non può essere applicata in modo più restrittivo della direttiva IVA, imponendo che l'indirizzo coincida con il luogo dell'attività economica.
Abgabenordnung, articoli 163 e 227
Qualora la riscossione delle imposte dovesse risultare iniqua nel singolo caso specifico, le imposte possono essere liquidate in misura inferiore o i crediti tributari possono essere rimessi.
Le procedure di equità previste dal diritto tedesco non possono sostituire o limitare l'applicazione diretta delle regole europee sul diritto alla detrazione.
Sentenza CGUE Barlis 06, C-516/14
Gli obblighi relativi alle indicazioni delle fatture sono tassativi e devono essere interpretati restrittivamente; gli Stati membri non possono introdurre requisiti formali aggiuntivi.
Sentenza CGUE Senatex, C-518/14
Il diritto alla detrazione non può essere limitato per il solo mancato rispetto di requisiti formali quando le condizioni sostanziali risultano soddisfatte.
Sentenza CGUE PPUH Stehcemp, C-277/14
L'assenza di un'attività effettiva presso la sede indicata non esclude automaticamente il diritto alla detrazione, soprattutto quando l'attività può essere svolta altrove o in forma dematerializzata.
Massime di principio
- Per negare la detrazione dell'IVA non è sufficiente rilevare un'imprecisione formale nell'indirizzo del fornitore: occorre verificare le condizioni sostanziali dell'operazione, tra cui l'effettiva esistenza della cessione o prestazione, l'utilizzo per operazioni imponibili e la qualifica del fornitore come soggetto passivo.
- L'indirizzo riportato in fattura non deve necessariamente coincidere con la sede operativa o con il luogo in cui il fornitore svolge materialmente l'attività; può essere sufficiente un recapito postale effettivamente idoneo a contattarlo e a identificarlo.
- Gli Stati membri non possono aggiungere requisiti di fatturazione più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva IVA, né negare automaticamente la detrazione per mere irregolarità formali.
- Il numero di identificazione IVA, insieme al nome e all'indirizzo, rappresenta un elemento centrale per identificare il fornitore e consentire i controlli fiscali.
- La tutela del legittimo affidamento e l'assenza di frode restano rilevanti quando vi siano dubbi sull'effettività dell'operazione o sulla partecipazione del contribuente a una frode, ma non è necessario ricorrervi per superare un requisito formale nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.
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