Sentenza del 15/11/2017 n. 1163 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I. - agevolazioni - fabbricati - inagibilità/inabitabilità - istanza di parte - necessità - esclusione - beneficio - spettanza - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva richiesto il pagamento integrale dell'ICI 2011, ritenendo dovuta l'imposta non versata, con sanzioni e interessi, poiché la contribuente non aveva presentato una specifica dichiarazione o istanza per ottenere la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. La società sosteneva invece che gli immobili, acquistati nel 2011, fossero da tempo inagibili, inutilizzati e privi dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione. Deduceva inoltre che tale situazione fosse conosciuta dal Comune e documentata anche dagli atti del Tribunale e da una perizia tecnica, sicché la riduzione avrebbe dovuto essere riconosciuta anche in assenza di una formale richiesta preventiva.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso solo parzialmente, annullando le sanzioni ma confermando imposta e interessi. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto integralmente l'appello della contribuente, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando illegittimo l'accertamento ICI. Ha ritenuto che lo stato di inagibilità, inabitabilità e concreto inutilizzo degli immobili fosse provato e conosciuto dall'Amministrazione comunale e che la riduzione del 50% potesse spettare anche senza una specifica istanza del contribuente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
Riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
La riduzione dell'ICI al 50% spetta quando l'immobile sia inagibile o inabitabile e concretamente inutilizzato. Secondo la decisione, il beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente non ha presentato una specifica richiesta, qualora i requisiti risultino provati e siano conosciuti o conoscibili dal Comune.
Art. 10, Legge n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente
Principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La contribuente ha richiamato il dovere dell'Amministrazione di considerare fatti già conosciuti e di instaurare, ove previsto, un corretto contraddittorio. La CTR ha valorizzato la conoscenza da parte del Comune dello stato degli immobili.
Art. 37, comma 53, Legge n. 248/2006
Soppressione dell'obbligo generale di dichiarazione ICI, fatti salvi gli adempimenti relativi alle riduzioni d'imposta.
La norma è stata invocata dalla contribuente per sostenere che non fosse necessaria una dichiarazione ordinaria; la controversia si è concentrata sulla necessità di una specifica comunicazione per la riduzione, ritenuta non decisiva dalla CTR alla luce della prova concreta dell'inagibilità e della conoscenza del Comune.
D.Lgs. n. 218/1997 e regolamento comunale sull'accertamento con adesione
Il Comune aveva ritenuto inapplicabile l'accertamento con adesione perché l'atto derivava da una liquidazione e non presentava materia concordabile. La CTR ha rilevato anche il mancato contraddittorio, ma la decisione favorevole è stata fondata principalmente sulla spettanza della riduzione ICI.
Cassazione, sentenze n. 13230/2005, n. 23531/2008, n. 12015/2015, n. 18453/2016 e ordinanza n. 13059/2017
La giurisprudenza citata afferma che l'inagibilità, l'inabitabilità e il concreto inutilizzo dell'immobile possono essere provati anche senza una preventiva richiesta formale e che, se le condizioni persistono per tutto l'anno, la riduzione si applica all'intero periodo e anche agli anni successivi finché esse permangono.
Massime di principio
- Per ottenere una riduzione d'imposta legata all'inagibilità non è sempre indispensabile una preventiva istanza, se il contribuente dimostra con elementi oggettivi lo stato dell'immobile e il suo concreto inutilizzo.
- La mera assenza di agibilità non coincide automaticamente con l'inagibilità fiscale: occorre provare una sostanziale impossibilità di utilizzo, normalmente mediante perizie, documentazione tecnica, atti amministrativi o altri elementi concreti.
- La conoscenza effettiva o documentale della situazione da parte del Comune può impedire all'Amministrazione di pretendere l'imposta integrale basandosi esclusivamente sulla mancata dichiarazione del contribuente.
- La riduzione opera per tutto il periodo in cui persistono le condizioni di inagibilità e inutilizzo, anche per annualità successive, purché tali condizioni siano adeguatamente dimostrate.
- È comunque prudente presentare tempestivamente una dichiarazione o istanza di riduzione e allegare la documentazione tecnica, perché i regolamenti locali possono prevedere specifici adempimenti e la prova dell'inagibilità resta a carico del contribuente.
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