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Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Dogane - I.V.A. all'importazione - centri di assistenza doganale - rappresentanza diretta - decorrenza - responsabilità solidale con l'importatore - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava al CAD di avere operato, nelle importazioni effettuate nel 2012 per conto di M. s.n.c., in rappresentanza indiretta, cioè in nome proprio e per conto dell'importatore. Su tale presupposto pretendeva di considerarlo dichiarante e obbligato in solido al pagamento dei maggiori diritti doganali, dell'IVA all'importazione e delle sanzioni derivanti dalla rettifica dei codici doganali. Il CAD sosteneva invece di avere agito in rappresentanza diretta, cioè in nome e per conto dell'importatore, e di non essere quindi responsabile per i tributi e le sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni. Ha ritenuto che il CAD avesse sostanzialmente agito in rappresentanza diretta, nonostante la formale indicazione della rappresentanza indiretta nei documenti doganali. La pretesa dell'Agenzia, secondo cui i CAD dovessero agire necessariamente in rappresentanza indiretta per usufruire della procedura di domiciliazione, era stata dichiarata illegittima; pertanto, la possibilità di agire in rappresentanza diretta non decorreva soltanto dal 2 febbraio 2015, ma poteva sussistere anche per operazioni anteriori, comprese quelle del 2012. È stata quindi esclusa la responsabilità solidale del CAD con l'importatore. L'esito favorevole è stato inoltre rafforzato dal fatto che, nel parallelo giudizio relativo all'importatore, la pretesa tributaria era stata annullata, almeno in larga parte. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 471/1992, convertito nella legge n. 66/1993

    Normativa istitutiva dei Centri di Assistenza Doganale; secondo il giudice, non imponeva ai CAD di operare necessariamente in rappresentanza indiretta per fruire della procedura di domiciliazione.

  • Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 27/D del 18 luglio 2005

    Aveva espresso l'indirizzo amministrativo secondo cui i CAD beneficiari della procedura di domiciliazione dovevano agire in rappresentanza indiretta. Tale pretesa è stata ritenuta illegittima.

  • Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 1/D del 19 gennaio 2015

    La possibilità di agire in rappresentanza diretta non decorre solo dal 2 febbraio 2015.

    La circolare aveva riconosciuto la possibilità per i CAD e per i titolari della procedura di domiciliazione di agire in rappresentanza diretta, ma il giudice ha escluso che tale possibilità valesse soltanto per il futuro. Essa poteva essere riconosciuta anche per operazioni precedenti, quando la rappresentanza diretta fosse effettivamente risultata dal rapporto sostanziale.

  • Art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali

    Richiamato in relazione alle sanzioni irrogate al CAD; le sanzioni sono state annullate in conseguenza dell'annullamento della pretesa tributaria.

  • Sentenza TAR Toscana n. 00653/2013 del 19 aprile 2013

    Ha dichiarato illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Dogane di imporre la rappresentanza indiretta ai soggetti che utilizzavano la procedura di domiciliazione.

Massime di principio

  • La qualificazione della rappresentanza doganale non dipende necessariamente dalla sola indicazione formale contenuta nelle bollette doganali, ma può essere valutata alla luce del rapporto sostanziale e delle concrete modalità dell'incarico.
  • Se l'Amministrazione ha imposto illegittimamente una determinata forma di rappresentanza come condizione per accedere a una procedura agevolata, non può successivamente utilizzare quella stessa formalità per attribuire al CAD la responsabilità solidale per i tributi dell'importatore.
  • Il riconoscimento amministrativo o giurisprudenziale successivo della possibilità di agire in rappresentanza diretta può avere rilievo anche per operazioni anteriori, se conferma una situazione giuridica già consentita dalla normativa e non introduce una disciplina realmente nuova.
  • La rappresentanza diretta, se effettivamente riconosciuta, esclude normalmente la responsabilità solidale del rappresentante per i maggiori tributi dovuti dall'importatore, salvo specifiche violazioni o responsabilità autonome previste dalla legge.
  • Le sanzioni collegate a una pretesa tributaria illegittima devono essere annullate quando viene meno il presupposto dell'obbligazione contestata.
  • È opportuno verificare anche l'esito del giudizio relativo all'importatore principale: l'annullamento della pretesa nei suoi confronti può incidere sulla possibilità di mantenerla nei confronti di un presunto coobbligato solidale.

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