Sentenza del 15/11/2017 n. 758 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012. L'ente sosteneva che il termine triennale per il recupero dell'imposta non fosse decorso, poiché l'avviso era stato consegnato all'ufficio postale per la notifica entro il 31 dicembre 2015. Il contribuente, invece, aveva eccepito che l'avviso gli era stato effettivamente notificato dopo tale data e quindi oltre il termine di prescrizione.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello della Regione e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha stabilito che il termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica ha natura prescrizionale e può essere interrotto soltanto da un atto recettizio, idoneo a costituire in mora il debitore e portato a sua conoscenza entro il termine. Non è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficio postale o all'organo notificatore entro il 31 dicembre 2015, né rileva la cosiddetta postalizzazione, applicabile agli atti processuali ma non agli atti sostanziali. Poiché l'avviso è stato ricevuto dal contribuente dopo il termine, la pretesa tributaria è stata ritenuta prescritta. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il termine per recuperare la tassa automobilistica è triennale e ha natura prescrizionale. L'interruzione richiede un atto portato tempestivamente a conoscenza del contribuente.
Art. 2943 del codice civile
La prescrizione si interrompe mediante un atto idoneo a costituire in mora il debitore; un atto meramente interno all'amministrazione o non ancora conosciuto dal destinatario non produce l'effetto interruttivo.
Cassazione civile, Sezione 6-5, ordinanza n. 315 del 9 gennaio 2014
La sola iscrizione a ruolo del tributo, essendo una procedura interna all'amministrazione, non interrompe la prescrizione, perché non è percepibile dal destinatario e non incide sulla sua sfera giuridica.
Cassazione civile, sentenze n. 9302/2012 e n. 26804/2013
Il termine per far valere l'obbligazione relativa al bollo auto è prescrizionale e risponde all'esigenza di evitare una situazione di prolungata incertezza per il debitore.
Massime di principio
- Per il recupero del bollo auto l'amministrazione deve rispettare il termine triennale previsto dalla legge, calcolato dall'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, per gli atti sostanziali tributari non è sufficiente spedire o consegnare l'atto all'ufficio postale entro la scadenza: l'atto deve giungere nella sfera di conoscibilità del contribuente entro il termine.
- La data decisiva è normalmente quella in cui il contribuente riceve o può legalmente conoscere l'atto, non quella in cui l'amministrazione lo affida al notificatore.
- L'iscrizione a ruolo e gli altri adempimenti interni dell'amministrazione non interrompono da soli la prescrizione, perché non costituiscono una comunicazione efficace verso il debitore.
- Eventuali ritardi dell'amministrazione, dell'ufficio postale o dell'organo notificatore non possono essere trasferiti sul contribuente per salvare una pretesa ormai prescritta.
- In una situazione analoga è quindi essenziale verificare la data di effettiva ricezione dell'avviso e confrontarla con il termine triennale applicabile, oltre a controllare l'esistenza di eventuali precedenti atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
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