Cassazione Civile, Ordinanza n. 20034/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento, ma il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado per tardività, ritenendosi superato il termine ordinario di impugnazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992 anche alla luce della sospensione di 90 giorni prevista dall'art. 6 del d.lgs. 218/1997 in caso di istanza di accertamento con adesione. La CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un solo motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.lgs. 218/1997 nella parte in cui prevede una mera sospensione e non l'interruzione dei termini di impugnazione, sostenendo che ciò sarebbe illogico e lesivo del diritto di difesa; ha inoltre censurato la sentenza d'appello per aver confermato l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto la censura inammissibile. Ha ribadito che l'istanza di accertamento con adesione non elimina l'efficacia dell'atto impositivo ma sospende per 90 giorni il termine per impugnarlo; decorso tale periodo, se non è intervenuta la definizione consensuale e in mancanza di tempestiva impugnazione, l'avviso diviene definitivo. Ha richiamato la funzione deflattiva e di spatium deliberandi dell'istituto, osservando che non vi è compressione del diritto di difesa ma, al contrario, un termine ulteriore rispetto a quello ordinario. Ha inoltre escluso la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altre discipline, e ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stato dato atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il termine ordinario per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento, rilevante nel calcolo della tardività
sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente
l'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l'atto, senza estinguerlo o interromperlo
richiamato per affermare che solo il perfezionamento della definizione consensuale fa perdere efficacia all'avviso di accertamento
richiamato per escludere la disparità di trattamento, trattandosi di fattispecie diversa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di accertamento con adesione, la presentazione dell'istanza sospende per novanta giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento, ma non ne determina l'interruzione né priva l'atto della sua efficacia.
- Decorso il periodo di sospensione senza definizione consensuale, il contribuente deve proporre tempestivamente ricorso; in difetto, l'avviso diviene definitivo.
- L'istituto dell'accertamento con adesione ha finalità deflattiva e offre al contribuente uno spatium deliberandi aggiuntivo, sicché la previsione della sospensione fissa dei termini non lede di per sé il diritto di difesa.
- La censura di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina contestata non comprime il diritto di difesa ma si limita a regolare in modo ragionevole il contraddittorio precontenzioso.
- Non sussiste disparità di trattamento solo perché altre procedure tributarie prevedano discipline differenti, ove la fattispecie comparata sia non omogenea.
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