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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41457/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva tre motivi principali: (1) nullità per omissione della relazione della causa in udienza avanti la Corte di appello, con violazione del contraddittorio; (2) vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla correzione, ex art. 130 c.p.p., di un presunto errore materiale nel dispositivo (pena indicata come anni 1 anziché mesi 8) e, connessamente, contestazione del calcolo della prescrizione (la difesa sosteneva che il termine massimo sarebbe stato il 5/3/2023 e non il 12/2/2024 indicato dalla sentenza); (3) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

All'udienza di discussione il difensore ha rinunciato al primo motivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse a far valere l'insussistenza dei presupposti per correggere un errore materiale già dimostrato dalla motivazione (pena effettiva: mesi otto risultante dalla motivazione) e ha dichiarato inammissibile la censura sulla prescrizione per formulazione generica; la Corte ha poi confermato il calcolo del termine estintivo (12/02/2024), ritenendo corretta la sommatoria delle sospensioni e spiegando che il rinvio del 09/10/2019 sospende il termine di prescrizione perché disposto su istanza del difensore (art. 159, n.3 c.p.). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la questione già affrontata e motivatamente respinta in appello: l'art. 131-bis non è applicabile per la reiterazione delle violazioni, l'approfittamento sistematico delle autorizzazioni giudiziarie e le gravi minacce rivolte alla vittima. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha altresì osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di far emergere e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione in sede di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 602 cod. proc. pen.

    Rilevata quale norma invocata a sostegno della nullità per omissione della relazione; tuttavia il motivo è stato rinunciato dal difensore e pertanto non esaminato nel merito

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori materiali nel dispositivo; la Corte ha ritenuto che, dato che la motivazione chiariva la pena effettiva (mesi otto), il ricorrente non avesse interesse a contestare la correzione de plano

  • art. 157 cod. pen.

    Fornisce il termine base di prescrizione (sei anni per il reato in questione); la Corte ha aggiunto le sospensioni previste per determinare il termine finale

  • art. 159 cod. pen.

    Stabilisce che il rinvio disposto su richiesta del difensore sospende il corso della prescrizione; la Corte ha applicato tale principio al rinvio chiesto in udienza

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile per la reiterazione del comportamento, l'approfittamento sistematico e la gravità delle condotte (minacce)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Rilevata per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di far dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione

  • artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

    Richiamati rispetto alla nozione di "modifica del capo di imputazione" che darebbe diritto a termine a difesa; la Corte ha ritenuto che la precisazione del P.M. del 09/10/2019 non integrasse quelle modifiche che danno diritto ai termini ex artt. 516 e 517

Massime di principio

  • La rinuncia a un motivo di ricorso in udienza estingue la necessità che la Corte di Cassazione lo esamini: il motivo si considera abbandonato e non può poi essere valutato.
  • La correzione di un errore materiale nel dispositivo (art. 130 c.p.p.) è ammissibile quando la motivazione mostra chiaramente quale fosse la pena intesa: il ricorrente può essere privo di interesse a impugnare tale correzione se il corpo della motivazione evidenzia l'errore materiale.
  • Le censure generiche sul calcolo della prescrizione sono inammissibili: chi impugna deve indicare in modo puntuale e motivato i vizi nel computo delle sospensioni o interruzioni.
  • Un rinvio disposto su richiesta del difensore sospende il corso della prescrizione (art. 159, n.3 c.p.), indipendentemente dall'atteggiamento del pubblico ministero o delle parti civili; va documentato e contestato tempestivamente se si vuole negarne l'effetto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile in presenza di reiterazione del comportamento, approfittamento sistematico delle posizioni di fatto o condotte di particolare gravità (es. minacce): l'eccezione va motivata e confrontata con la valutazione di gravità svolta dal giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze processuali (condanna alle spese e ammenda) e impedisce la valutazione d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione in Cassazione.

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