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Ordinanza

Ordinanza n. 1514/2026 - Roma, Sezione 3B

per la revoca del Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 07648/2022 REG.PROV.COLL. N. 08770/2021 REG.RIC, pubblicata il 10.6.2022

Giustizia amministrativa202308330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7648/2022 e inerzia del Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 14736/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La sentenza n. 7648/2022 aveva annullato, in parte qua, il provvedimento ministeriale che aveva imposto, quale misura compensativa per il riconoscimento dei titoli professionali esteri relativi alle classi di concorso A48 e A49, il pagamento di 600 euro e lo svolgimento di due anni di tirocinio. Il TAR aveva ritenuto irragionevole e sproporzionata la durata biennale del tirocinio, in quanto non adeguatamente motivata e coincidente con il percorso ordinariamente previsto per conseguire l’abilitazione in assenza di titoli abilitativi, con conseguente sostanziale azzeramento dell’esperienza maturata in Romania. L’Amministrazione, nonostante l’obbligo di riesercitare il potere, non adottava un nuovo provvedimento. Con sentenza n. 14736/2023 il TAR ordinava quindi l’adozione di un provvedimento espresso e nominava, per il caso di ulteriore inerzia, il dirigente generale competente quale Commissario ad acta. Persistendo l’inadempimento, la parte ricorrente chiedeva la sostituzione del Commissario. Anche dopo l’ordinanza n. 20918/2025, che aveva sollecitato l’ottemperanza e richiesto una relazione dettagliata sullo stato del procedimento, né il Ministero né il Commissario depositavano la relazione o davano esecuzione al giudicato.

La decisione

Il TAR prende atto della protratta inerzia sia del Ministero sia del Commissario ad acta e dispone la sostituzione di quest’ultimo. Viene nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio. Il nuovo Commissario dovrà verificare lo stato del procedimento già avviato e portare a termine tutti gli adempimenti necessari alla completa esecuzione della sentenza n. 7648/2022, sostituendosi integralmente, ove necessario, all’Amministrazione inadempiente. Potrà avvalersi delle strutture e dei sistemi delle amministrazioni interessate, che dovranno eseguire senza indugio le sue richieste. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le eventuali spese della procedura richieste dal Commissario sono poste a carico del Ministero. Non vengono liquidate spese di lite, trattandosi di incidente di esecuzione e non di provvedimento decisorio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ricorso ex art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato e, nel caso di persistente inerzia, l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta.

  • d.lgs. 206/2007

    misure compensative ai sensi del D.Lgs 206/2007

    Il decreto costituisce la base normativa delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero; la sentenza esecutiva aveva imposto di rideterminarle nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità.

Massime di principio

  • L’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di ottemperare al giudicato mediante persistente inerzia; in caso di mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il Commissario ad acta precedentemente nominato e assegnargli un nuovo termine.
  • Il Commissario ad acta è la longa manus del giudice e l’organo del giudizio di ottemperanza; il suo potere sostitutivo comporta la surroga dell’Amministrazione inadempiente e può estendersi integralmente alle attività necessarie per l’esecuzione del giudicato.
  • Le amministrazioni interessate devono collaborare senza indugio con il Commissario ad acta, mettendo a disposizione strutture e sistemi e dando esecuzione alle richieste necessarie al completamento dell’ottemperanza.
  • In presenza di inerzia dell’Amministrazione e del Commissario già nominato, la sostituzione del Commissario costituisce una misura idonea ad assicurare l’effettività del giudicato, con possibilità di porre le spese della procedura a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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