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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Potenza (1/4/2022) che aveva riformato parzialmente il giudizio di primo grado ma aveva comunque ritenuto la responsabilità penale di Marino e Sabato per il delitto di cui all'art. 455 c.p., per aver detenuto, in concorso e al fine di metterle in circolazione, nove banconote contraffatte da 100 euro ciascuna. I ricorsi (tre motivi) deducono: per Sabato violazione della normativa penale (art. 455 vs art. 457 c.p.), sostenendo che non sarebbe provata la consapevolezza della contraffazione al momento della ricezione; per Marino violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe fondato la responsabilità su indici sintomatici senza tener conto che Marino aveva sporto querela contro i soggetti che gli consegnarono le banconote (circostanza che, a suo dire, dimostrerebbe buona fede). Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la ricostruzione del dolo specifico richiesto dall'art. 455 c.p., desumendolo da indici sintomatici convergenti: il prezzo di acquisto molto basso (50 euro per nove banconote da 100), il breve intervallo di tempo tra l'acquisto e il rinvenimento (due giorni), la modalità di conservazione (sette banconote nella borsa di Sabato, due nei portafogli), l'assenza di spiegazioni sulla provenienza o su un lecito fine della detenzione e il rapporto di confidenza tra i due imputati (fidanzamento). La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione probatoria e ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul punto (possibilità di desumere il dolo da elementi sintomatici). Ha inoltre precisato che il reato di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione è di pericolo e si consuma con la mera detenzione con la consapevolezza della falsità. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma incriminatrice del delitto di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico (consapevolezza della falsità e intento di mettere in circolazione) possa essere desunto da indici sintomatici convergenti

  • art. 457 cod. pen.

    Prevede l'ipotesi alternativa di buona fede (assenza di consapevolezza); i ricorrenti chiedevano la riqualificazione della condotta in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto non consentano di ritenere la buona fede

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla condanna per inammissibilità: applicata per liquidare le spese del procedimento ai ricorrenti incolpevoli della causazione dell'inammissibilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (riepilogo nell'atto di impugnazione nei limiti strettamente necessari)

  • art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 e successive disposizioni di proroga

    Richiamato in tema di trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti (procedura di trattazione prevista dalla normativa emergenziale e prorogata)

Massime di principio

  • In materia di detenzione di monete contraffatte, il dolo specifico (consapevolezza della falsità e intento di metterle in circolazione) può essere desunto da elementi indiziari e sintomatici convergenti: numero elevato di banconote false, prezzo di acquisto anomalo, modalità e luogo di conservazione, assenza di spiegazioni plausibili sulla provenienza o su un fine lecito.
  • La mera presentazione di una querela da parte del detentore non elimina automaticamente l'elemento soggettivo di consapevolezza; la querela va valutata nel contesto probatorio complessivo e non dispensa la parte dall'onere di spiegare plausibilmente la provenienza o il fine della detenzione.
  • La qualificazione del fatto come art. 455 o art. 457 c.p. dipende dalla prova della consapevolezza al momento della ricezione: se esistono elementi concreti e non manifestamente illogici che indicano la mala fede, la condotta sarà ritenuta punibile ai sensi dell'art. 455 c.p.
  • Il reato di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione è reato di pericolo che si consuma con la sola detenzione con la specifica finalità; non è richiesto che sia stato compiuto un atto di spendita concreto.
  • In sede di Cassazione, se la Corte territoriale fornisce una motivazione logica e coerente basata su indici sintomatici e su giurisprudenza consolidata, il ricorso per vizio di motivazione o per errata qualificazione tende ad essere dichiarato inammissibile.

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