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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11430/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del mancato versamento delle somme dovute in base a un atto di definizione relativo a un accertamento per l'anno d'imposta 2008, sottoscritto dal contribuente quale legale rappresentante di una società sportiva dilettantistica. Dopo il pagamento della prima rata, non seguirono gli ulteriori versamenti; venne quindi iscritta a ruolo la società e i coobbligati. La cartella notificata alla società non fu impugnata; quella notificata al contribuente, quale coobbligato, fu invece impugnata dinanzi al giudice tributario di primo grado e accolta. In appello l'Ufficio dedusse, tra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado perché il collegio indicato in sentenza non coincideva con il presidente che aveva sottoscritto il provvedimento. Il giudice di secondo grado rigettò l'appello ritenendo non provata la dedotta nullità. In cassazione l'Agenzia della Riscossione dedusse violazione degli artt. 115, 132 e 161 c.p.c., sostenendo che la difformità tra il collegio giudicante indicato e il sottoscrittore risultava dal testo stesso della sentenza e integrava un vizio di costituzione del giudice, non una mancanza assoluta di sottoscrizione; ciò comportava nullità sanabile e quindi rilevabile nei limiti dell'impugnazione, ma da riconoscersi nel caso concreto. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Caltanissetta, che dovrà riesaminare la causa alla luce del principio secondo cui la sentenza collegiale di primo grado sottoscritta da un presidente diverso da quello indicato in epigrafe, purché sia presente la firma dell'estensore corrispondente al giudice indicato, integra nullità per vizio di costituzione del giudice ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c., e non ipotesi di inesistenza o mancanza assoluta di sottoscrizione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    richiamato per qualificare il soggetto destinatario della cartella come coobbligato

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma violata nel motivo di ricorso

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione alla sottoscrizione della sentenza

  • art. 161 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    la Corte distingue la nullità sanabile della sentenza per vizio di costituzione del giudice dalla diversa ipotesi di mancanza assoluta di sottoscrizione, che sola comporta le conseguenze più gravi previste dal secondo comma

  • art. 158 c.p.c.

    il vizio derivante dalla decisione da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione integra nullità per vizio di costituzione del giudice

  • art. 276 c.p.c.

    la violazione della corrispondenza tra collegio deliberante e collegio che ha assistito alla discussione determina nullità della sentenza

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato per distinguere il travisamento del fatto probatorio, che può rilevare come errore di fatto revocatorio

  • art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per la corretta collocazione del vizio di travisamento del fatto probatorio, a seconda che riguardi un fatto processuale o sostanziale

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per error in procedendo

  • art. 354 c.p.c.

    esclusa l'applicazione, perché la fattispecie non integra inesistenza della sentenza ma nullità sanabile

  • artt. 325-327 c.p.c.

    richiamati per affermare che la nullità deve essere fatta valere nei limiti e secondo i termini dei mezzi di impugnazione

  • art. 111 Cost.

    utilizzato come parametro di interpretazione costituzionalmente orientata, in nome del giusto processo e della ragionevole durata

  • Cass. SSUU 5792/2024

    richiamata per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova dall'errore di valutazione della prova

  • Cass. 20181/2019

    richiamata sul potere della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti quando è denunciato un error in procedendo

  • Cass. 9369/2012

    richiamata per qualificare la decisione resa da un collegio diverso come nullità per vizio di costituzione del giudice

  • Cass. 15629/2005

    richiamata nello stesso senso, come precedente sulla nullità per composizione irregolare del collegio

  • Cass. 31396/2018

    richiamata per affermare che la sottoscrizione insufficiente non equivale a mancanza assoluta di sottoscrizione

  • Cass., Sez. U., n. 11021/2014

    richiamata a sostegno dell'interpretazione restrittiva della mancanza assoluta di sottoscrizione, in chiave di ragionevole durata del processo

  • Cass. Sez. 5, n. 9440/2017

    richiamata in materia tributaria a sostegno dello stesso principio

  • Cass. Sez. L., n. 8817/2017

    richiamata in materia lavoristica a sostegno dello stesso principio

  • Cass. Sez. 3, n. 19214/2015

    richiamata come esempio di nullità per difetto di identificazione dei componenti del collegio

  • Cass., Sez. U., n. 26938/2013

    richiamata come esempio di vizio relativo al giudice che decide diversamente da quello davanti al quale si sono precisate le conclusioni

Massime di principio

  • La sentenza collegiale di primo grado che rechi la firma dell'estensore corrispondente al giudice indicato in epigrafe, ma sia sottoscritta da un presidente diverso da quello indicato, salvo errore materiale, è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c.; non si è in presenza di mancanza assoluta di sottoscrizione.
  • La nullità derivante dalla composizione irregolare del collegio o dalla divergenza tra collegio deliberante e collegio indicato in sentenza deve essere fatta valere nei limiti dei mezzi di impugnazione e nei relativi termini decadenziali; non determina, di regola, la rimessione in primo grado propria del difetto assoluto di sottoscrizione.
  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti del processo per verificare la sussistenza del vizio processuale denunciato.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova si distingue dall'errore di valutazione della prova: il primo, se ricorrono i presupposti, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto; il secondo si colloca nei normali mezzi di impugnazione secondo il tipo di vizio dedotto.
  • L'interpretazione delle norme sulla sottoscrizione della sentenza deve essere orientata ai principi del giusto processo e della ragionevole durata, evitando letture formalistiche che assimilino l'insufficienza della sottoscrizione alla sua totale mancanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

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