Cassazione Civile, Ordinanza n. 22465/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esatta esecuzione di una precedente sentenza tributaria che aveva condannato più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Nel corso dell'ottemperanza alcune delle amministrazioni condannate avevano spontaneamente pagato la propria quota; restava contestato il residuo dovuto dalla camera di commercio e da altro ente. Il giudice dell'ottemperanza ha rigettato la domanda ritenendo satisfattivo il pagamento di euro 2.178,15 effettuato dall'ente. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che la quota gravante sull'ente fosse pari a 1/5 di euro 10.000,00, cioè euro 2.000,00, e non euro 1.814,17 come calcolato dalla sentenza impugnata, con conseguente residuo ancora dovuto, oltre accessori e spese. Con il secondo motivo hanno dedotto, in via subordinata, che, anche a ritenere integrale l'adempimento, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, anziché rigettare il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erroneo il calcolo della quota di spese gravante sulla camera di commercio: la quota pari a 1/5 della condanna complessiva di euro 10.000,00 era di euro 2.000,00 e non di euro 1.814,17. Ne consegue che il pagamento di euro 2.178,15 non esauriva integralmente l'obbligazione di spese nella parte attribuita all'ente, sicché l'ottemperanza era solo parziale e permaneva un residuo credito in favore dei difensori antistatari. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché il suo presupposto - l'avvenuta integrale esecuzione - non ricorreva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 70 del medesimo decreto come parametro del giudizio di ottemperanza; la Corte ne valorizza l'applicazione per verificare l'esatto adempimento della condanna alle spese.
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma posta a fondamento dell'azione di ottemperanza; consente di ottenere l'esecuzione della statuizione tributaria non ancora integralmente adempiuta.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cessata materia del contendere sarebbe, in linea di principio, la conseguenza della spontanea e integrale esecuzione del comando giudiziale; nel caso concreto però non era configurabile per mancanza di ottemperanza integrale.
Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite e loro condanna, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle norme sulle spese, senza autonoma specificazione decisoria.
Richiamato nel secondo motivo in relazione all'interesse ad agire, ma la Corte assorbe la censura sul punto.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non è il fondamento della decisione finale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione articolati come violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'adempimento deve essere compiuta rispetto al contenuto effettivo e integrale del comando giudiziale: un pagamento solo parziale non estingue l'obbligazione e non preclude l'accoglimento della domanda per il residuo.
- Quando una sentenza liquida le spese a carico di più soccombenti in quota paritaria, la quota dovuta da ciascuno va determinata sulla base dell'importo complessivo della condanna, non di un importo inferiore ricavato da un errato scorporo delle singole voci.
- La declaratoria di cessata materia del contendere presuppone l'intervenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata; in difetto di piena esecuzione del titolo, il giudice non può sostituirla con il rigetto della domanda di ottemperanza.
- In sede di legittimità, l'erronea ricostruzione della misura del credito ancora dovuto integra violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza quando incide sulla verifica dell'esatto adempimento della sentenza da eseguire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22397/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2025 del 04/08/2025
- ordinanza_civile · 4 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2025 del 04/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →