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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17145/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva contestata e rideterminato la pena per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e Delta 9 THC, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha lamentato l'omessa declaratoria di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma senza sviluppare alcuna specifica argomentazione a sostegno del petitum; il ricorso si limitava a enunciare in modo generico violazioni di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando che l'art. 581, lett. c) c.p.p. impone l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta, mentre nel caso di specie tali ragioni non erano state effettivamente sviluppate. Ha quindi applicato l'art. 591, lett. c) c.p.p. quale causa di inammissibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ritenuta la non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto della sentenza di merito, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come base per chiedere una declaratoria di assoluzione, ma senza specifica argomentazione.

  • art. 581, lett. c) c.p.p.

    Richiede la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum del ricorso.

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    La genericità dei motivi integra inosservanza dell'obbligo di specificità dell'impugnazione.

  • art. 591, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità o la genericità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la mera enunciazione di violazioni di legge o vizi di motivazione, priva di sviluppo argomentativo, è generica e inammissibile.
  • La richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente se formulata in modo apodittico: occorre che il motivo di ricorso esponga in modo chiaro e autosufficiente le ragioni per cui il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento.
  • La genericità dei motivi di impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso e determina, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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