Cassazione Penale, Sentenza n. 3168/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello cautelare contro l'ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro. Quest'ultimo aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare carceraria per mancata rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia dopo il trasferimento della misura al giudice competente. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione dell'art. 302 c.p.p., sostenendo che le dichiarazioni rese dalla coindagata Oksana Verman avrebbero introdotto elementi "nuovi" tali da rendere necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. U. n. 39618/2001) secondo cui non è necessaria la rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia quando il giudice competente, nel termine, emette propria ordinanza e non sono stati contestati fatti nuovi né sussiste un diverso quadro indiziario o esigenze cautelari. Ha ritenuto che le dichiarazioni della Verman fossero meramente confermative del quadro indiziario già delineato e non introducessero elementi idonei a modificare significativamente la fattispecie a carico del ricorrente. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Le misure cautelari disposte da un giudice poi dichiaratosi incompetente non perdono efficacia se il giudice competente emette la propria ordinanza nel termine, salvo che siano contestati fatti nuovi o vi siano indizi/ esigenze cautelari diversi.
Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le censure circa omissioni o contraddizioni rispetto alla valutazione della rilevanza delle dichiarazioni della coindagata.
Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001 (Zaccardi)
Principio di riferimento: non è necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia se non emergono fatti nuovi o diverso quadro indiziario/cautelare rispetto alla ordinanza del giudice incompetente.
Sez. 6, n. 2715 del 08/11/2017 (dep. 2018)
Per 'fatti nuovi' devono intendersi quelli idonei a incidere significativamente sulla conformazione dell'episodio addebitato, tali da richiedere l'esercizio del diritto di difesa tramite interrogatorio.
Sez. 4, n. 13251 del 22/01/2004
Dichiarazioni rese da altri indagati meramente confermative del quadro indiziario già delineato non modificano l'essenza dell'ordinanza cautelare.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale richiamata quale titolo di reato (illecita detenzione/traffico di stupefacenti) per il quale era stata adottata la misura cautelare.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata adottata da un giudice poi dichiaratosi incompetente, il giudice competente non deve necessariamente ripetere l'interrogatorio di garanzia se emette una propria ordinanza nel termine e non risultano fatti nuovi o un diverso quadro indiziario/cautelare.
- Le dichiarazioni di coindagati o di terzi sono 'nuove' solo se introducono elementi che incidono concretamente e significativamente sulla ricostruzione del fatto o sulle esigenze cautelari; mere conferme del quadro probatorio preesistente non giustificano la rinnovazione dell'interrogatorio.
- Il difensore che richiede la rinnovazione dell'interrogatorio deve motivare con precisione in che modo le nuove dichiarazioni modificano la contestazione o le esigenze cautelari; censure generiche sulla motivazione sono normalmente insufficienti.
- In questa materia la giurisprudenza di legittimità richiede una valutazione concreta della rilevanza delle nuove fonti probatorie: non ogni nuova enunciazione ha efficacia tali da mutare l'identità del fatto o le esigenze cautelari.
- La mancata accoglienza del ricorso può comportare condanna alle spese e, se non si ravvisa dolo o colpa grave, anche un'ammenda equitativamente determinata (qui euro 3.000 per la Cassa delle ammende).
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